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CORTE DI CASSAZIONE: VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

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Con la Sentenza n. 15049 dell’1 aprile 2014 la Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, rigetta il ricorso del titolare di fatto di un laboratorio artigianale svolgente attività di materassificio: l’imputato era stato condannato per omicidio colposo plurimo in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, incendio colposo e omessa collocazione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

In particolare, all’imputato era stata contestata la violazione delle norme di colpa specifica riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per effetto della quale all’interno dei locali aziendali gestiti dall’imputato si era sviluppato un incendio con pericolo di crollo del fabbricato in cui detti locali erano inseriti, nonché il decesso per asfissia da inalazione di acido cianidrico e monossido di carbonio di due lavoratrici alle sue dipendenze.

Nella Sentenza n. 15049/2014 si riporta:
[…] “Al riguardo, la corte territoriale dopo aver ricordato come all’imputato fosse stata addebitata una pluralità di profili omissivi di natura colposa (comprensivi del dovere di non adibire locali interrati allo svolgimento di attività lavorative; di non utilizzare impianti elettrici non previamente omologati, controllati e sottoposti a regolare attività manutentive; di non procedere allo svolgimento di attività lavorative senza la previa elaborazione di piani di sicurezza e antincendio con particolare riguardo a piani connessi all’adozione delle misure necessarie per la prevenzione degli incendi e per l’evacuazione dei lavoratori), ha evidenziato come ognuno di tali condotte omissive (incontestatamente attestate nel corso del giudizio) avesse svolto un ruolo di fondamentale importanza nel determinismo dell’incendio, atteso che le analisi sperimentali condotte dagli organi inquirenti avevano condotto alla conclusione che l’evento fosse da ricollegare a una scintilla determinatasi a causa del malfunzionamento di un macchinario alimentato elettricamente, tanto essendo inequivocamente emerso dalle prove di laboratorio relative all’innesco con arco voltaico svolte dai vigili del fuoco del nucleo investigativo centrale, che avevano attestato la compatibilità di tale causa (ivi compreso il carattere quasi istantaneo dell’innesco) con il complesso delle specifiche e concrete condizioni ambientali proprie del luogo in cui l’incendio ebbe a svilupparsi: un luogo chiuso, in cui era sistemata una pluralità di macchine alimentate elettricamente collocate nell’immediata prossimità, in nessun modo cautelata, di materiali ad altissima infiammabilità.” […]

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