CORTE DI CASSAZIONE: RESPONSABILITÀ DI UN DATORE DI LAVORO E PERICOLO DI CADUTA DALL’ALTO
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Con Sentenza n. 35428 del 22 agosto 2013 la Corte di Cassazione, Sez. Fer., non accoglie il ricorso di un datore di lavoro condannato in primo e secondo grado per l’infortunio di un dipendente: all’imputato veniva contestato di aver omesso, per negligenza, imprudenza, imperizia nonchè in violazione delle norme infortunistiche, di proteggere le postazioni di lavoro dai pericoli di caduta dall’alto.
Nella Sentenza n. 35428/2013 si riporta:
“La responsabilità penale diretta del datore di lavoro per l’inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che vi siano altre concorrenti posizioni di garanzia (ad esempio realizzate con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). La presenza di tali soggetti, in assenza di una esplicita delega di funzioni, non esonera infatti il datore di lavoro dall’obbligo di assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio in coerenza alla posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell’obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all’espletamento dell’attività lavorativa (cfr tra le tante in questi termini Sentenza n. 32357 del 12/08/2010 Rv. 247996).”
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