CORTE DI CASSAZIONE: OMESSA MANUTENZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
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Con la Sentenza n. 4961 del 31 gennaio 2014, la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, formula il principio di diritto secondo cui “in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le misure che la valutazione dei rischi deve prevedere rientra anche l’attività di manutenzione necessaria a preservare nel tempo l’idoneità e l’efficienza delle misure di prevenzione individuate”.
Nella Sentenza n. 4961/2014 si riporta che “[…] l’obbligo datoriale di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, co. 1 d.lgs. n. 81/2008) non può che ricomprendere anche il rischio derivante dall’utilizzo e dalla vetustà delle cose. E che l’utilizzo degli apparecchi, dei macchinari, degli impianti, dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei DPI determini un progressivo scadimento degli originari livelli di sicurezza è non solo evenienza di comune conoscenza ma è evento specificamente preso in considerazione dal legislatore prevenzionistico.”
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