CORTE DI CASSAZIONE: INFORTUNIO E OMESSA SEGNALETICA DI PERICOLO
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Con Sentenza n. 956 del 13 gennaio 2014 la Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, rigetta il ricorso dell’amministratore unico di un’azienda considerato colpevole del reato ex art. 163 del D.Lgs. 81/2008 per avere omesso di installare la necessaria cartellonistica che informasse di una situazione di pericolo e, in particolare, di una piattaforma esistente al cancello d’ingresso del piazzale aziendale utilizzato dai mezzi di trasporto: il Tribunale ritenne che lo scontro avvenuto fra un automezzo in entrata e la piattaforma sovrastante l’accesso abbia messo in evidenza l’omessa adozione della necessaria cautela oggetto della fattispecie legale.
Nella Sentenza n. 956/2014 si riporta:
“[…] merita di essere ricordato il principio fissato da questa Corte con la sentenza Sez.4, n. 23147 del 17/4/2012, (Omissis), principio che è stato così sintetizzato (rv 253322): “In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi.”.
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