CORTE DI CASSAZIONE: DESIGNAZIONE DI UN RSPP E DELEGA DI FUNZIONI
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Con al Sentenza n. 50605 del 16 dicembre 2013, la Corte di Cassazione, Sezione quarta, stabilisce che, in caso di incidente sul lavoro, la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) non solleva da responsabilità il Datore di Lavoro.
La Corte respinge il ricorso di un imprenditore condannato per omicidio colposo per la morte per schiacciamento di un lavoratore mentre provvedeva con un collega a caricare alcuni infissi in PVC su di una pedana per il successivo trasporto.
Nella Sentenza n. 50605/2013 si riporta:
“Come è noto, infatti, in materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 626/1994 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori (ex pluris Cass. Sez. IV, n. 47363/2005).”
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