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CONTRIBUTI PER EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E RICARICA VEICOLI

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023 recante “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” che definisce i criteri di erogazione del contributo a fondo perduto destinato alle persone fisiche, in attuazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 3 del Decreto Legge n. 176/2022 (cosiddetto “Decreto aiuti quater”).

Vediamo di seguito cosa prevede il Decreto del 31 luglio 2023…

CHI PUÒ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?

Il D.L. n. 176/2022, convertito in Legge 6/2023, all’art. 9 comma 3, aveva previsto l’erogazione di un contributo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per finanziare gli interventi da parte di soggetti con reddito da quoziente familiare non superiore a 15.000 euro. Tale Decreto aiuti quater rinviava, poi, ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dal 19 novembre 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 176/2022) che ne avrebbe definito i criteri e le modalità.

Il Decreto del 31 luglio 2023 definisce quindi i beneficiari del contributo. Si tratta delle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis.1, del decreto legge n. 34 del 2020);
  2. titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
  3. l’unità immobiliare oggetto dell’intervento sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

QUALI SPESE SONO AMMESSE?

L’art. 3 del Decreto del 31 luglio 2023 indica le spese agevolabili e il loro limite: il contributo spetta a coloro che sostengono le spese per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici nella misura del 90%.

Il contributo si riferisce esclusivamente alle spese per le quali i relativi bonifici risultano effettuati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

Il contributo è quindi determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute dal richiedente, o a lui imputate in caso di lavori condominiali, entro un limite massimo di 96.000 euro riferito all’intera spesa sostenuta. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare stessa.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?

Le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 2 del Decreto del 31 luglio 2023 devono trasmettere apposita istanza, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata entro il 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto 31 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate dovrà adottare apposito provvedimento con indicazione delle modalità di compilazione dell’istanza, contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.

Non è possibile presentare più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente.

COME VIENE DETERMINATO IL CONTRIBUTO?

Il richiedente deve indicare nell’istanza l’importo del contributo richiesto che non può essere superiore al 10% delle spese ammesse.

Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a determinare l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente in funzione del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. In base a tale rapporto, il contributo potrà essere erogato al 100% o solo per una percentuale dell’importo richiesto.

Qualora il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10% e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti per sostenere le spese degli interventi.

Come indicato all’art. 1 del Decreto del 31 luglio 2023, il contributo è concesso entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023.

COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO?

Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al richiedente ed indicato nell’istanza inviata.

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