CONTAGI COVID-19: E’ RESPONSABILE IL DATORE DI LAVORO?
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Secondo l’art. 42, comma 2 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge il 24 aprile 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia“), il caso di contagio da Coronavirus SARS-CoV-2 – e dunque di contrazione della malattia COVID-19 – che avvenga in occasione di lavoro costituisce un vero e proprio infortunio sul lavoro.
Se è vero che l’insorgenza dell’infortunio sul lavoro non implica in modo oggettivo una responsabilità penale a carico del datore di lavoro, rimane comunque possibile per il lavoratore agire legalmente nei suoi confronti.
Certamente la definizione degli effettivi profili di responsabilità per eventuali danni causati dal contagio da COVID19 non potrà prescindere dalla prova di un nesso causale tra lo svolgimento dell’attività lavorativa (e dunque anche dalle misure di prevenzione e protezione messe in atto sul luogo di lavoro dal datore di lavoro stesso) e l’avvenuto infortunio.
Tutto questo ferma restando la responsabilità del datore di lavoro ed eventualmente della stessa azienda per quanto riguarda l’eventuale inadempienza di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro“, reso cogente dal DPCM 11 giugno 2020.
Questa condizione porta alla necessità di chiedersi: in che modo può essere provato tale nesso causale quando l’evento infortunistico è costituito da contagio da virus a diffusione pandemica?
La circolare n. 13/2020 dell’INAIL fa luce sull’argomento indicando la possibilità di riferirsi ad una “presunzione semplice di origine professionale” per i lavoratori addetti a mansioni considerate ad elevata probabilità di contagio, come ad esempio i lavoratori del settore sanitario e lavoratori che svolgono attività a contatto diretto con il pubblico. Se ne deduce quindi che per tutti gli altri lavoratori l’onere della prova risulti a loro carico ai fini di qualunque rivalsa in caso di contagio da “Coronavirus” SARS-CoV-2.
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In allegato riportiamo la Circolare INAIL n. 13 del 2020.
Documenti correlati
- circolare-n-13-del-3-aprile-2020-.pdfAccedi per scaricare
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