fbpx Skip to content

COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI: RESPONSABILITÀ E IDONEITÀ DI IMPRESE AFFIDATARIE E ESECUTRICI

23756

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

La Commissione per gli Interpelli pubblica l’Interpello n. 13 dell’11 luglio 2014 avente per oggetto “risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria”.

L’Interpello n. 13/2014 in materia di Sicurezza sul Lavoro fornisce risposta al quesito posto dall’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere.

Nello specifico l’interpellante ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito alle responsabilità, in materia di Sicurezza sul Lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria.

In particolare l’interpellante chiede di sapere, con riferimento alle seguenti tematiche:
1. se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile – cosi come definito all’articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 – possano essere presenti più imprese affidatarie;
2. se l’impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell’articolo 89, comma 1, lettera i-bis), debba eseguire direttamente l’opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l’intera opera, o l’intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;
3. quali modalità il committente debba adottare per valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;
4. con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell’impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

Per rispondere ai quesiti, la Commissione Interpelli ricorda che l’art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 81/2008 definisce impresa affidataria “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.
La successiva lettera, invece, definisce l’impresa esecutrice come “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679