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COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI: NON SERVE IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE NEI PICCOLI CANTIERI

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La Commissione per gli Interpelli, con Interpello n. 2 del 13 marzo 2014, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 90, comma 11 del D.Lgs. 81/2008, rispondendo al quesito posto dall’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere.
In particolare, l’interpellante ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l’art. 90 “Obblighi del committente e del responsabile dei lavori”, comma 11, del D.Lgs. 81/2008.

L’art. 90, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.

La Commissione per gli Interpelli ritiene che “il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
– l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
– l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
Nel caso di lavori soggetti all’obbligo del permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera. […]”
.

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