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COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI: CONFLITTO DI INTERESSI SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA DELLE AA.SS.LL.

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L’Interpello n. 28/2014 in materia di Sicurezza sul Lavoro fornisce risposta al quesito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) in merito al possibile conflitto di interessi derivante dalla stipulazione di convenzioni del datore di lavoro con enti pubblici (Aziende Sanitarie) per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (art. 41, comma1, del D.Lgs. n. 81/2008).

L’interpellante nello specifico chiede se sia possibile avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria e le altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/08. Inoltre porta all’attenzione della Commissione per gli Interpelli l’art. 39 del D.Lgs. 81, recante al comma 2:
“Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro”;

e al comma 3:
“Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.

La Commissione per gli Interpelli risponde che il datore di lavoro può avvalersi, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, di medici competenti dipendenti di una struttura pubblica (come le AA.SS.LL) o anche di una privata, con la quale abbia stipulato una convenzione. Resta invece esclusa la possibilità da parte di un dipendente di una struttura pubblica assegnato ad un ufficio che svolga attività di vigilanza di svolgere l’attività di medico competente.
La Commissione precisa inoltre che il datore di lavoro può avvalersi delle AA.SS.LL. per effettuare sorveglianza sanitaria o le altre mansioni di cui è incaricato il medico competente secondo il D. Lgs. n. 81/2008, ma limitatamente alla messa a disposizione di dipendenti, a patto che vengano rispettati i requisiti previsti dagli art. 38 e 39, comma3.

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