fbpx Skip to content

COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI: CHIARIMENTI SULLA FORMAZIONE E-LEARNING

23755

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

La Commissione per gli Interpelli pubblica l’Interpello n. 12 dell’11 luglio 2014 avente per oggetto “risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”.

L’Interpello n. 12/2014 in materia di Sicurezza sul Lavoro fornisce risposta al quesito posto dalla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani.

Nello specifico l’interpellante ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità E-Learning, in dettaglio:
1. se la verifica finale, attuata mediante un apposito questionario, di un corso di formazione dei lavoratori erogato in modalità E-Learning possa ritenersi conforme al dettato legislativo qualora il verificatore sia il datore di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il datore di lavoro debba necessariamente ricoprire anche il ruolo di RSPP, ovvero, addirittura, se sia necessario che il datore di lavoro rivesta la qualifica di RSPP da almeno tre anni;
2. se un datore di lavoro possa svolgere le funzioni di soggetto verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano propri dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività;
3. se, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità E-Learning, possa essere ritenuta conforme al dettato legislativo una verifica finale effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, ovvero del RLS, ovvero dei dipendenti già formati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 i quali, controfirmino il documento di verifica.

Nell’Interpello n. 12/2014 la Commissione per gli Interpelli riporta:

[…] L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l’utilizzo delle modalità di apprendimento E-Learning nel rispetto di quanto stabilito nell’Allegato I, che al punto d) stabilisce che “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”.
Pertanto se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità E-Learning la verifica finale diventa obbligatoria.
Inoltre, la Commissione ritiene che spetti al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l’effettività dell’apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti, alla luce del punto 2, lett. b, dell’Accordo del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge (Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013) […].

Si ricorda che Vega Formazione, nostro Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Veneto, organizza corsi e seminari in modalità E-Learning.
Visita la Piattaforma E-Learning di Vega Formazione: VEGA E-LEARNING – la piattaforma di E-Learning a servizio delle aziende.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679