COME GARANTIRE IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DEL CORSO DAL SOGGETTO FORMATORE AL LAVORATORE?
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La bozza definitiva del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione sulla sicurezza, al punto 6 “Attestazioni” della Parte I “Organizzazione generale”, specifica che l’attestato rilasciato dal soggetto formatore deve essere consegnato al lavoratore che ha partecipato al corso di formazione.
Il nuovo Accordo pertanto esplicita che è obbligatorio che gli attestati di formazione e aggiornamento vengano consegnati direttamente ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale.
Molto si era dibattuto in passato sull’obbligatorietà di consegnare l’attestato al lavoratore, concludendo che, sebbene la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non fosse esplicita su tale punto, la normativa sul trattamento dei dati personali (quella che generalmente chiamiamo “Privacy”), imponeva tale obbligo: per approfondire questo aspetto rimandiamo ad una nostra precedente news ATTESTATO SICUREZZA SUL LAVORO: VA CONSEGNATO AL LAVORATORE?
Vediamo invece in questo approfondimento cosa prevede la bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza e quali sono le indicazioni dell’accordo e analizziamo alcune criticità pratiche che si potranno incontrare nella consegna diretta al lavoratore dell’attestato.
COSA PREVEDE IL NUOVO ACCORDO IN MERITO ALLA CONSEGNA DELL’ATTESTATO?
Il punto 6 del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza prevede quanto segue:
“Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso […]”
Ricordiamo che tale attestato viene consegnato solo a coloro che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale dell’apprendimento.
CHI RILASCIA GLI ATTESTATI?
Non vi è dubbio: l’attestato di formazione viene predisposto e rilasciato dal soggetto formatore che ha organizzato e gestito il corso di formazione, il quale ricordiamo deve rientrare in una delle seguenti categorie:
- Soggetti istituzionali: come Università, INAIL, ASL, Ordini e i collegi professionali, etc.
- Soggetti accreditati: formatori che abbiano ottenuto l’accreditamento presso le Regioni o le Province autonome e che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale nel campo della formazione su salute e sicurezza.
- Altri soggetti autorizzati: come organismi paritetici o associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
REQUISITI DEGLI ATTESTATI
L’attestato di formazione deve essere unico per ciascun corso e contenere i seguenti elementi minimi:
- Denominazione del soggetto formatore;
- Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale);
- Tipologia di corso con riferimento normativo e la relativa durata;
- Modalità di erogazione del corso;
- Firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;
- Data e luogo di rilascio.
CONSERVAZIONE E VALIDITÀ
Gli attestati emessi hanno validità su tutto il territorio nazionale.
È obbligatoria la conservazione della documentazione relativa al corso, compreso l’attestato, presso il soggetto formatore per un periodo minimo di 10 anni, come parte del “Fascicolo del corso”, contenente anche i registri di presenza e i verbali delle verifiche finali.
QUALI PROBLEMATICHE POSSONO EMERGERE NELLA CONSEGNA DELL’ATTESTATO DIRETTAMENTE AL LAVORATORE?
Cerchiamo ora di evidenziare alcune criticità nell’applicazione pratica di questa previsione normativa, relativa alla consegna diretta degli attestati di formazione dal soggetto formatore al lavoratore:
- Difficoltà di consegnare l’attestato al termine del corso di formazione: la consegna dell’attestato direttamente al lavoratore al termine del corso, soluzione che apparirebbe più semplice e immediata, presenta alcune difficoltà, dovute in particolare alla necessità di verificare la presenza del discente alla percentuale minima prevista per legge e di effettuare la correzione del test di verifica presenza, attività che potrebbe non essere possibile svolgere, in tempo brevi, al termine del corso.
- Tracciamento e prova della consegna: il soggetto formatore deve poter dimostrare che l’attestato è stato effettivamente consegnato al lavoratore. Questo richiede meccanismi di tracciamento (ricevute, firme di consegna o conferme via email), che complicano il processo.
- Difficoltà a “raggiungere” o contattare il lavoratore: qualora l’attestato non venisse consegnato direttamente al lavoratore al termine del corso, ma in un momento successivo, bisogna considerare che in genere il soggetto formatore comunica con l’azienda del partecipante al corso e non con i singoli lavoratori, dei quali, di norma, sono noti solo il nome, cognome e codice fiscale, e non recapiti telefonici e/o indirizzi di residenza e/o di posta elettronica. Questo può creare complicazioni pratiche e la necessità di raccogliere i recapiti a cui consegnare gli attestati ai lavoratori.
- Difficoltà di invio dell’attestato via email al lavoratore: l’invio dell’attestato per mezzo di email, soluzione più semplice qualora lo stesso non venga consegnato “brevi manu” al termine del corso, richiede innanzitutto che il lavoratore disponga di una casella di posta elettronica.
QUINDI, COSA FARE?
Indubbiamente, la consegna diretta al partecipante dell’attestato di formazione da parte del soggetto formatore presente alcune difficoltà organizzative.
Ma l’attestato deve essere consegnato al lavoratore direttamente dal soggetto formatore, o questi può avvalersi di un intermediario?
In effetti, la previsione presente nella bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza non esclude la possibilità di consegnare l’attestato tramite intermediari, pertanto il soggetto formatore potrà consegnare l’attestato al partecipante tramite l’azienda: tale soluzione appare, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la più semplice dal punto di vista organizzativo. Rimane a carico del soggetto formatore chiarire in modo esplicito con l’azienda, ad esempio nel contratto, che l’attestato dovrà essere consegnato al partecipante, valutando eventuali sistemi di registrazione formale dell’avvenuta consegna.
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