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ATTESTATO SICUREZZA SUL LAVORO: VA CONSEGNATO AL LAVORATORE?

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L’azienda deve consegnare ai lavoratori gli attestati dei Corsi di Formazione sulla Sicurezza? Cerchiamo una risposta a questa domanda ricorrente…

DEVO CONSEGNARE AL LAVORATORE L’ATTESTATO DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA?

Consegnare l’attestato di formazione al lavoratore: Si o No? La domanda è sempre più frequente a fronte di una lacuna legislativa ormai più che decennale.

Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) infatti non contiene:

  • alcuna norma che obblighi il datore di lavoro a consegnare l’Attestato di Frequenza al Corso di Formazione e/o di Aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro al lavoratore,
  • alcuna sanzione in capo al datore di lavoro che non consegna l’attestato al lavoratore.

Come direbbe il giurista, sic stantibus rebus, il datore di lavoro potrebbe negare la consegna dell’attestato sicurezza sul lavoro al lavoratore, senza incorrere in alcuna violazione delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma…

…Ma, esaminiamo più nel dettaglio la legislazione in qualche modo collegata al tema per trovare una risposta al quesito.

ATTESTATO SICUREZZA SUL LAVORO: PERCHE’ IL D. LGS. 81/2008 NON OBBLIGA IL DATORE DI LAVORO A CONSEGNARLO AL LAVORATORE?

L’art. 37 comma 14 del D. Lgs. 81/2008 prevede che “le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione …” siano registrate nel “libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2 comma 1 lett. i) D. Lgs. 276/2003″.

All’atto dell’emanazione del decreto, cioè nel maggio dell’ormai lontano 2008, si riteneva evidentemente concretizzabile il compito assegnato alle Regioni, enti individuati per l’attuazione delle suddette disposizioni, di introdurre il “libretto formativo del cittadino”. Tale documento dovrebbe (o avrebbe dovuto) contenere i dati relativi ai Corsi di Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro svolti dal lavoratore.

E’ evidente che qualora tale previsione legislativa avesse avuto attuazione, la questione della consegna o meno dell’attestato sicurezza sul lavoro al lavoratore non avrebbe ragione di essere dibattuta.

Per tale motivo, il legislatore, nella scrittura del D. Lgs. 81/2008, ha ritenuto superfluo imporre al datore di lavoro di rilasciare al lavoratore gli attestati del corso di formazione e/o aggiornamento sulla sicurezza, poiché le competenze acquisite sin dall’apprendistato e durante l’arco della vita lavorativa dovevano essere oggetto di registrazione nell’apposito “Libretto formativo del cittadino”.

Ricordiamo che l’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro e del dirigente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, solo l’obbligo di consegnare la “Cartella sanitaria e di rischio” e non fa riferimento alcuno agli attestati di formazione e di aggiornamenti ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

COSA PREVEDE LA CONFERENZA STATO REGIONI SULLA CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI FORMAZIONE AL LAVORATORE?

Nel 2012 la Conferenza Stato Regioni con l’Accordo relativo all’adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, co. 2, e art. 37, co. 2, D. Lgs. 81/2008 ha affrontato il problema, ritenendo:

  • “opportuna” la consegna della copia dell’Attestato relativo alla formazione effettuata ai dipendenti “per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi”.

Evidentemente, la Conferenza Stato Regioni non ha imposto un obbligo di consegna dell’attestato in capo al datore di lavoro, bensì un mero consiglio.

ATTESTATO FORMAZIONE SICUREZZA E DATI PERSONALI: COSA PREVEDE LA PRIVACY?

Precisato come non sussista un obbligo sanzionabile in capo al Datore di Lavoro a consegnare al lavoratore l’attestato di formazione e/o aggiornamento del corso in materia di salute e sicurezza, ci si chiede se vi sia un diritto del dipendente a pretendere la consegna dell’attestato.

L’attestato di frequenza al corso riporta inevitabilmente le generalità del lavoratore, sebbene nella maggior parte dei casi l’iscrizione dei discenti avvenga da parte di un referente dell’azienda per la quale svolge l’attività lavorativa. Ai sensi della legislazione sulla Privacy, l’azienda si configura come Titolare del Trattamento dei Dati e il lavoratore come interessato.

Se l’azienda ha operato in conformità alla legislazione sulla Privacy, il lavoratore ha autorizzato il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la conseguente emissione degli attestati.

Sul punto il Garante Privacy, menzionando l’art. 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 (“Il Titolare del Trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento”), ha precisato che “anche gli attestati di qualificazione professionale, conseguiti durante il rapporto di lavoro, possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere al suo ex datore di lavoro”.

COME RECUPERARE L’ATTESTATO DEL CORSO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO?

Ai sensi della normativa Privacy, quindi, il lavoratore dipendente ha il diritto di pretendere copia dell’attestato sicurezza sul lavoro dal datore di lavoro o, direttamente all’ente di formazione, qualora quest’ultimo sia Titolare del Trattamento dei dati.

Qualora la consegna dell’attestato sia negata, il lavoratore a propria tutela potrà denunciare al Garante della Privacy la violazione del diritto d’accesso di cui all’art. 15 Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679.

PER APPROFONDIRE…

Leggi l’Approfondimento: CORSI SICUREZZA: OBBLIGHI, CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

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