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CASSAZIONE: RESPONSABILITA’ DEL CAPOCANTIERE PER INFORTUNIO LAVORATORE

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IL FATTO
L’episodio in questione si è verificato presso un cantiere edile presso il quale operava la ditta “X S.p.A.” (dalla quale dipendevano sia la vittima, con mansioni di operaio, sia il capo cantiere, sig. M.V.), durante un’operazione di smontaggio del braccio di un escavatore cingolato. Tale operazione, che secondo il manuale di istruzioni del macchinario presupponeva una complessa procedura, veniva inizialmente eseguita da due operai; ad un certo punto, uno dei due operai veniva distolto dall’operazione, perché chiamato a svolgere altra incombenza dal capo commessa, sig. L.F., mentre l’altro proseguiva a svolgere tale operazione da solo. Per un errore della vittima nell’esecuzione dell’operazione, causato dalla rimozione di alcuni spinotti che ne bloccavano la giunzione, il braccio dell’escavatore si piegava improvvisamente verso il basso travolgendo lo stesso operaio che stava svolgendo l’operazione, schiacciandogli le gambe, con conseguenti esiti gravemente lesivi come riportati nell’imputazione.
Il Tribunale di Mantova ha condannato, fra gli altri, in capo cantiere sig. M.V. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Corte d’appello di Brescia ha successivamente confermato la sentenza del Tribunale di Mantova.

IL RICORSO IN CASSAZIONE
Avverso tale sentenza d’appello, il capo cantiere, sig. M.V., ha fatto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando: “vizio di motivazione sempre con riguardo alla omessa considerazione della rilevanza interruttiva del comportamento del capo commessa, sig. L.F., sul nesso di causalità, pur a fronte delle censure mosse con l’atto d’appello; era il L.F., nella sua qualità di capo commessa, a dover impedire che l’infortunato proseguisse da solo nella rischiosa operazione di smontaggio. La Corte di merito ha omesso di motivare sul punto, così escludendo la portata interruttiva del nesso eziologico costituita dall’ingerenza del capocommessa sig. L.F. nell’operazione“.

La Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso.
A fronte delle censure messe dall’esponente al percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale, va osservato che alcuna portata interruttiva del nesso di causalità può riconoscersi nella condotta del capo commessa sig. L.F.: invero, sul piano generale va ricordato che non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255); e, nella specie, ragionando in termini controfattuali, se il capocantiere sig. M.V., nella sua qualità, si fosse adoperato per impedire che, all’interno del cantiere, i lavoratori fossero lasciati soli nell’esecuzione di operazioni rischiose e non alla loro portata, in relazione a un rischio che (come quello concretizzatosi) era da lui conoscibile, il capo commessa L.F. non avrebbe verosimilmente agito in modo tale da distogliere uno degli operai dall’operazione di smontaggio e l’evento lesivo, con elevata probabilità logica, non si sarebbe verificato“.

Per la consultazione integrale della Sentenza della Cassazione Penale n. 24948 del 19 maggio 2017 è possibile scaricare l’allegato messo a disposizione da Vega Engineering.

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