CASSAZIONE: RENDITA INAIL PER MORTE IMPUTABILE A MALATTIA PROFESSIONALE
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Con Sentenza n. 6105 del 26 marzo 2015, la Corte di Cassazione Civile si trova a valutare il caso di una richiesta di riconoscimento della rendita prevista per gli eredi nel caso di congiunto morto a causa di malattia professionale. Il deceduto era un ex operaio presso un’acciaieria morto di carcinoma polmonare. La controversia del caso nasce dalla richiesta mossa dagli eredi all’INAIL per avere una rendita ai superstiti prevista nel caso di morte di un congiunto per malattia professionale. Gli eredi sostengono che durante l’attività lavorativa presso l’impianto siderurgico il congiunto era rimasto giornalmente e continuativamente esposto a fumi, polveri, inquinanti, acidi, veleni e sostanze cancerogene quali catrame, acido cianidrico, acido solforico, amianto, ammoniaca. Inoltre il soggetto deceduto era un assiduo fumatore che aveva l’abitudine di consumare trenta sigarette al giorno.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto che la morte era avvenuta per malattia professionale, definendo che, tenuto conto dell’attività del ricorrente, delle sostanze cui era stato esposto (gas e vapori), della localizzazione della malattia neoplastica e delle sua abitudine al fumo, l’esposizione professionale non poteva essere esclusa come concausa nel determinare l’insorgenza della malattia neoplastica. Sentenza poi cambiata dalla Corte d’Appello che ha accolto il ricorso dell’INAIL, affermando che “non sono stati acquisiti dati di fatto inoppugnabili per sostenere che si sia di fronte ad una probabilità qualificata, dal momento che era pacifico che il lavoratore aveva lavorato presso […] poco più di venti anni e aveva l’abitudine del fumo con trenta sigarette al giorno”.
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di Appello di Bari, che dovrà attenersi al seguente principio: “in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
In allegato il testo della Sentenza n. 6105 del 26 marzo 2015 della Corte di Cassazione Civile.
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- Cassazione-Civile-n.-6105-del-26-marzo-2015.-2.pdfAccedi per scaricare
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