CASSAZIONE PENALE: RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PER DVR INCOMPLETO
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La Sentenza della Cassazione n. 29731 del 14 giugno 2017 affronta il tema della responsabilità del Datore di Lavoro e dell’Azienda, ai sensi del D. Lgs. 231/01, per incompletezza del documento di valutazione dei rischi.
IL FATTO
Un lavoratore, mentre era intento alle operazioni di sostituzione di uno stampo di una macchina rotativa, subiva un infortunio. Per effettuare la sostituzione, il lavoratore doveva sollevare un rullo per mezzo di imbragatura costituita da una corda, la quale, durante il sollevamento, improvvisamente cedeva; il lavoratore, che aveva la mano sotto il rullo, rimaneva schiacciato, riportando la sub-amputazione, con frattura, di due dita della mano destra, con una prognosi iniziale di 40 giorni ed una durata effettiva della malattia di 6 mesi. Per tale infortunio venivano tratti a giudizio il Datore di Lavoro, quale legale rappresentante della Società, nonché la stessa Società per rispondere rispettivamente del delitto di lesioni colpose e della violazione amministrativa.
Per tale infortunio sono stati ritenuti responsabili il Datore di Lavoro e l’azienda, ai sensi del D. Lgs. 231/01, in quanto quest’ultima aveva ottenuto “una riduzione dei costi lavorazione e, conseguentemente maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica. Colpa d’organizzazione consistita nella mancata adozione, in relazione alla specifica ipotesi delittuosa in esame, di un modello di organizzazione e gestione e, conseguentemente, nella mancata assicurazione di un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza e, in modo particolare, dall’art. 30 d.lgs. 81/08“. Avverso tali sentenze ricorre il Datore di Lavoro.
LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
La Cassazione nella sentenza n. 29731 del 14 giugno 2017 ritiene i ricorsi infondati. Nella sentenza di primo grado, confermata in appello, è stata affermata l’omessa valutazione dei possibili rischi connessi alla particolare attività lavorativa (e quindi la mancata previsione di procedure e misure di prevenzione e sicurezza), nonché la mancata adozione delle misure necessarie affinché l’uso delle attrezzature per il sollevamento dei carichi “fosse riservato a lavoratori con una formazione ed un addestramento adeguati”.
La Sentenza n. 29731 del 14 giugno 2017 della Cassazione inoltre precisa che in primo grado era stata affermata la responsabilità amministrativa della Società, proprio perché il Datore di Lavoro aveva commesso il reato colposo a lui contestato nell’interesse obiettivo e comunque a vantaggio della Società, avendo questa quantomeno ottenuto una riduzione dei costi di lavorazione e, conseguentemente, maggiori utili di quelli realizzabili rispettando la normativa antinfortunistica. Secondo il Giudice di primo grado, invero, la mancata previsione nel DVR dello specifico rischio in esame e quindi dell’utilizzo di altri mezzi di imbragatura (che a detta degli operai erano molto più “brigosi” da utilizzare) aveva consentito all’azienda di operare più celermente (e quindi di risparmiare tempo): tale modalità operativa si era così dimostrata oggettivamente vantaggiosa per l’ente.
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