CASSAZIONE PENALE: POSIZIONE DI GARANZIA E CONTRATTO PRELIMINARE D’ACQUISTO
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La Quarta sezione della Cassazione Penale ha rigettato, con la sentenza n. 28621 del 6 Luglio 2015, il ricorso del richiedente che era stato dichiarato in secondo appello colpevole di aver cagionato, in qualità di legale rappresentante dell’impresa edile, per negligenza, imperizia ed imprudenza, la caduta nel vuoto del lavoratore con lesioni gravissime.
L’immobile all’interno del quale si è verificato l’incidente, facente parte di una palazzina plurifamiliare in fase di rifacimento, era stato “ceduto” con contratto preliminare d’acquisto dall’imputato prima che venissero completati i lavori ed in particolare la scala di collegamento al piano cucina. L’anticipata consegna del bene oggetto del contratto preliminare di compravendita pone la questione interpretativa, qui rilevante, dell’identificazione del soggetto sul quale grava la sussistenza della posizione di garanzia, per la quale è sufficiente l’accertamento di un legame di fatto tra le parti in virtù del quale il proprietario abbia lasciato a terzi la disponibilità e l’uso dell’immobile.
La Corte ha stabilito che “il promissario acquirente è titolare di un diritto personale di godimento che non gli consente di acquisire la veste di possessore, né di maturare l’acquisto del diritto reale per usucapione. Va, tuttavia, precisato che la stessa Corte non esclude che vi possa essere un mutamento del titolo del possesso, pur negando valore dirimente in tal senso al pagamento integrale anticipato del prezzo.“
Pertanto la Corte, premessa la pacifica circostanza che al momento dell’incidente i lavori fossero in corso e che il costruttore dovesse ancora effettuare una scala di collegamento tra il piano cucina e quello sottostante e non fosse presente alcuna protezione dell’apertura presente nel solaio, ha ritenuto che il costruttore vantasse una posizione di compossesso unitamente al promissario acquirente, da tale posizione arguendo l’obbligo giuridico di entrambi gli imputati, nelle rispettive qualità di costruttore e di committente, di osservare norme cautelari specifiche e regole di normale prudenza al fine di impedire l’evento.
In allegato la Sentenza n. 29764 del 6 Luglio 2015:
Documenti correlati
- D.Lgs.-n.80-del-15-06-2015-2.pdfAccedi per scaricare
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