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CASSAZIONE PENALE: NOZIONE DI “LUOGO DI LAVORO” PER AZIENDA AGRICOLA

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IL CASO

La Cassazione Penale con sentenza 49459 del 22 dicembre 2022 ha accolto l’appello della Procura di Asti contro l’assoluzione del datore di lavoro di un’azienda agricola che “ha omesso di proteggere, delimitare e segnalare il bordo delle aree di lavoro esterne confinanti con il pendio boschivo, ivi utilizzate come deposito temporaneo di materiali e mezzi”.

Come motivazione del ricorso la Procura ha lamentato l’erronea applicazione degli artt. 62 e 64, D. Lgs. 81 del 2008. In particolare è stata errata l’interpretazione del termine “terreno” nella definizione di “luogo di lavoro” per un’azienda agricola.

LA DEFINIZIONE DI LUOGO DI LAVORO

Per l’art. 62, D. Lgs. n. 81 del 2008 “[…] si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. Lo stesso articolo precisa inoltre che: “[…] le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”.

Dalla sentenza si evince che l’interpretazione del termine “altri terreni” è da ritrovare nella definizione di azienda agricola dell’art. 2135 cod. civ.:

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo,
  • selvicoltura,
  • allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

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LE TESI

Il Tribunale di Asti, in sede di processo, aveva affermato che non può essere considerato “luogo di lavoro” qualsiasi terreno facente parte dell’azienda agricola, anche se interno all’area edificata dall’azienda stessa.

Tale tesi non è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che i terreni indicati dall’art. 62, D.Lgs. n. 81 del 2008, siano quelli esterni all’area edificata dell’azienda nei quali viene esercitata una delle attività indicate nei primi due commi dell’art. 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali), con esclusione delle attività connesse (come descritte dal terzo comma della medesima norma) normalmente disimpegnate in luoghi chiusi.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Pertanto la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di azienda agricola, costituiscono luoghi di lavoro anche le aree di immediata pertinenza della sede (che sia principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell’art. 2135 cod. civ..

Riportiamo in allegato il testo della Sentenza n. 49459 del 22 dicembre 2022, III Sezione Penale della Corte di Cassazione.


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