fbpx Skip to content

CASSAZIONE PENALE: INFORTUNIO MORTALE IN CANTIERE PER CADUTA DI UN ALBERO

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

La Sezione Quarta della Cassazione Penale, con sentenza n. 52455 del 17 dicembre 2014, ribadisce la responsabilità dei garanti per la sicurezza in caso di infortunio mortale dove l’adozione delle opportune misure di prevenzione avrebbe potuto evitare il fatto.

Gli imputati avevano presentato ricorso in merito alla condanna a loro prescritta in seguito ad un infortunio mortale occorso durante le operazioni di manutenzione dell’alveo di un fiume. In particolare l’infausto evento si è verificato in situazione di compresenza di lavoratori appartenenti a due cooperative distinte organizzate da un consorzio appaltatore per conto della provincia. Il fatto si è verificato durante operazioni di messa in sicurezza dell’alveo del fiume da parte dei lavoratori della prima cooperativa, quando durante il taglio di un albero questo ha colpito il malcapitato, dipendente della seconda cooperativa, causandone la morte.

Per i fatti appena menzionati sono state imputate tre persone:
– il Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa che stava effettuando il taglio degli alberi;
– il capo cantiere e preposto della cooperativa per la quale lavorava il deceduto ed anche responsabile del cantiere dove è avvenuto l’infortunio;
– il responsabile del servizio di prevenzione e protezione del consorzio appaltatore, nonché coordinatore, in via di fatto, per la sicurezza in fase di esecuzione lavori.

Dalle analisi processuali è emersa chiaramente la mancanza di una coordinazione dei lavori di interferenza tra i lavoratori appartenenti a diverse società. In particolare la corte territoriale ha ritenuto gli imputati colpevoli di reati omissivi colposi in quanto titolari della posizione di garanzia relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro. Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto i tre richiedenti, destinatari dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, colpevoli di non aver provveduto ad applicare i principi di tutela disposti dalla legge, in quanto, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo stesso e quindi se è doveroso che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è altrettanto doveroso per gli altri garanti accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni