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CASSAZIONE PENALE: INCIDENTE DURANTE IL CARICO DI UN RIMORCHIO

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La Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. Pen., Sez. 4, 11 maggio 2017, n. 23088, affronta il tema della responsabilità del Datore di Lavoro per omessa valutazione dei rischi, nel caso specifico durante le operazioni di carico di un rimorchio.
Il caso in questione riguarda il Datore di Lavoro di un’azienda condannato per la mancata valutazione dei rischi e predisposizione di determinate cautele ed accorgimenti nello svolgimento della mansioni affidate ad un autista, dipendente dell’azienda da circa venti anni con le funzioni di conduzione di un camion per il trasporto di agglomerati di rifiuti (ecoballe): l’autista il giorno 23/11/2010, mentre era impegnato nel carico delle ecoballe all’interno dell’azienda, raggiunta la sommità del rimorchio con una scala a disposizione per collocare le reti di protezione del carico, poggiò il piede su una lastra di plexiglas, perse l’equilibrio, cadendo da un’altezza di quattro metri e riportando le lesione suindicate.

I giudici del Tribunale di Milano ritennero che la responsabilità dell’incidente fosse da addebitarsi al Datore di Lavoro.
Il Datore di Lavoro ha proposto ricorso per mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in parziale riforma, limitatamente al trattamento sanzionatorio, della sentenza del Tribunale di Milano.
A sostegno del ricorso la difesa del ricorrente ha dedotto vizio di motivazione con riguardo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omessa predisposizione delle misure antinfortunistiche e l’evento dannoso limitandosi a dedurlo dalla generica violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso data l’eccessiva genericità delle censure mosse.

I giudici di seconde cure si sono soffermati sulla mancata valutazione del rischio connesso con il carico del rimorchio non avendo il Datore di Lavoro neppure predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR). Dunque non era stata fatta alcuna valutazione del rischio di caduta dall’alto durante le operazioni di carico di un rimorchio e nel caso di specie l’incidente si è verificato proprio nel corso di lavori in quota superiori a due metri, lavori per i quali il D. Lgs 81/2008 prescrive la previsione e predisposizione di specifiche misure antinfortunistiche. Inoltre la Corte territoriale ha rilevato l’assenza di adeguata istruzione ed informazione dei lavoratori sui rischi della lavorazione.

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