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CASSAZIONE: MISURE DI SICUREZZA E MOVIMENTAZIONE MATERIALI

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IL FATTO
Il Tribunale di Torino condanna G.L. in qualità di Datore di Lavoro, ricorso in cassazione, responsabile di aver cagionato l’infortunio accorso al dipendente G.D. verificatosi presso Settimo Torinese nei locali della ditta …X… Ponteggi, per mancanza delle cautele previste dalla normativa antinfortunistica, per la violazione degli art.168 comma 2 lett. a) del D.lgs. 81/2008, “non organizzava il posto di lavoro, occupato dal lavoratore in fase di movimentazione di tubi, in modo che la predetta movimentazione avvenisse in condizioni di adeguata sicurezza, posto che la scala a pioli non era assicurata contro i rischi di scivolamento e sbandamento” e art. 71 comma 3 del D.lgs. 81/2008, non metteva a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee… essendo gli addetti esposti al rischio di cadute dall’alto nelle operazioni.
Ricorso considerato dai Giudici della Corte di Cassazione inammissibile perché manifestamente infondato.

IL RICORSO
L’imputato ha ricorso in cassazione tramite il suo difensore richiedendo il termine di prescrizione, in quanto a seguito dell’infortunio, la ditta di G.L. era interessata dall’attività ispettiva dell’ASL competente, e la stessa ditta cercava di porre rimedio, collaborando, alle mancanze rilevate. Tale comportamento afferma il difensore “era idoneo a interrompere il nesso di causalità e, in ogni caso, la permanenza dei reati.

LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
La Corte di Cassazione, stante la manifesta infondatezza, dichiara inammissibile il ricorso.
In particolare, il Tribunale competente aveva compiuto una puntuale ricostruzione della vicenda, facendo riferimento agli accertamenti svolti dall’ASL di Torino Competente, “In tale circostanza, è emerso il mancato rispetto delle cautele previste dalla normativa antinfortunistica, posto che il lavoratore, nel maneggiare il materiale collocato nel magazzino, costituito da tavole di legno e tubi accatastati sino a un’altezza anche superiore ai due metri, e nel trasferirlo a bordo di un camion, non era assistito da alcun sistema di protezione dal rischio di cadute dall’alto, né gli erano state fornite adeguate e specifiche attrezzature di lavoro (in particolare un carroponte) per l’aggancio e lo sgancio dei carichi sollevati.

A seguito dell’attività ispettiva successiva all’infortunio del febbraio 2012 venivano impartite prescrizioni al datore di lavoro, G.L. che però alla successiva verifica dell’ASL del febbraio 2013 non risultavano adempiute, in quante il materiale era immagazzinato nello stesso modo con cui si era verificato l’infortunio di G.D. e che persistevano i rischi di lavoro in quota e dell’utilizzo di attrezzature di lavoro non idonee.

Continua la Corte nella sentenza del 18 ottobre 2018, n. 47455, “non può ritenersi maturata nel caso di specie la causa estintiva invocata dalla difesa, posto che, in occasione della verifica ispettiva del 26 febbraio 2013, è stata accertata la mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite precedentemente dal personale dell’ASL, risultando priva di adeguato conforto probatorio la contraria affermazione difensiva… specificando inoltre che il reato avendo natura di contravvenzione, essendo i reati puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il Tribunale ha optato per la pena pecuniaria, che è stata fissata in misura molto più prossima al minimo che al massimo edittale, riconoscendo altresì all’imputato le attenuanti generiche“, il computo della prescrizione, avente durata quinquennale, è individuata alla data della sentenza emessa dal Tribunale competente di Torino, nel settembre 2017.

In Conclusione la Corte di Cassazione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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