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CASSAZIONE: INFORTUNIO PER “CASO FORTUITO”

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Con la sentenza del 27 aprile 2018, n. 18414 la Corte di Cassazione affronta il caso di un infortunio a seguito dell’utilizzo di una scala da parte del lavoratore, per il quale la corte d’appello ha riconosciuto il “caso fortuito”.

IL FATTO
All’imputata, in qualità di datrice di lavoro, si era contestato di avere cagionato al lavoratore dipendente lesioni personali guaribili in più di quaranta giorni a seguito del ribaltamento della scala sulla quale stava eseguendo operazioni di pulizia in altezza nella parte esterna di una finestra dell’ufficio postale sito in Castagnole Lanze, mediante l’utilizzo di una scala doppia, in mancanza di altra idonea attrezzatura.
Il Tribunale di Asti ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. commesso in Castagnole delle Lanze il 22 dicembre 2011 per sussistenza del caso fortuito che ha escluso il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento sulla base della deposizione del lavoratore, che ha dichiarato di essere caduto a causa di un malore.
Il Tribunale di Asti ha, inoltre, escluso la posizione di garanzia dell’imputata in quanto residente in Campania ed in assenza di elementi che deponessero nel senso dell’effettiva gestione societaria da parte dell’imputata, ottantenne all’epoca dei fatti, dovendosi ragionevolmente ritenere che tale gestione facesse capo alla figlia.

IL RICORSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il Procuratore ricorrente ritiene, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, che il malore del lavoratore non possa qualificarsi come caso fortuito idoneo ad escludere il nesso causale tra la condotta “antidoverosa” del datore di lavoro, per la mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l’evento.
Contesta, altresì, l’esclusione della posizione di garanzia dell’imputata sul presupposto che l’effettiva gestione societaria facesse capo alla figlia, posto che in assenza di regolare delega la responsabilità del datore di lavoro non possa essere esclusa.

LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
La Corte di Cassazione con la sentenza del 27 aprile 2018, n. 18414, stabilisce che il ricorso è fondatamente proposto:
– ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare le misure e gli accorgimenti imposti dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo. Nel caso in esame, risulta del tutto tralasciato l’accertamento del pieno rispetto, da parte del datore di lavoro, delle misure antinfortunistiche la cui violazione, sia in termini di colpa generica che in termini di colpa specifica;
– il Tribunale di Asti ha violato il criterio interpretativo dettato dalla Corte regolatrice, a mente del quale gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 d. Lgs. n.81/2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. Nel caso in esame, correttamente il Procuratore ricorrente ha puntualizzato che il Tribunale non ha fatto cenno ad alcun atto di delega, per cui anche sotto tale profilo la decisione risulta frutto di erronea applicazione dell’art. 16 del d. Lgs. n.81/2008.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 590 cod. pen. con rinvio alla Corte di Appello di Torino per il giudizio.

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