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CASSAZIONE: INFORTUNIO MORTALE PER MANCATA MANUTENZIONE

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La Cassazione Penale tratta nella Sentenza n. 18388 del 27/04/2018 il tema della responsabilità in caso di mancata manutenzione straordinaria di mezzi a noleggio.

IL FATTO
L’autista A.L. dipendente della ditta “Y” s.r.l., era rimasto schiacciato da una delle rampe del carrellone di un rimorchio sul quale aveva caricato un mezzo meccanico, inopinatamente abbattutasi attingendo il lavoratore mentre era intento a operare a terra con delle chiavi inglesi sulle parti mobili della suddetta rampa, verosimilmente nello svolgimento di attività di manutenzione.
La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce il quale aveva riconosciuto F.V., C.L., S.A. e G.L. colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni dell’autista A.L..
F.V. era chiamato a rispondere in quanto titolare della impresa proprietaria del semirimorchio la quale aveva contrattualmente pattuito il noleggio del mezzo a favore di “Y” s.r.l., ditta impegnata in interventi di urbanizzazione in località Tricase-Specchia-Miggiano, per avere omesso una corretta manutenzione del mezzo nella prospettiva del noleggio, sussistendo segni di degrado dell’impianto oleodinamico di sollevamento.
A G.L., amministratore della “Y” s.r.l., quale datore di lavoro dell’A.L., veniva contestata una carenza di verifica delle condizioni di manutenzione del mezzo preso a noleggio, nonché di avere addetto al carico e al trasporto dei mezzi meccanici persona priva di adeguata formazione professionale, peraltro consentendo allo stesso di operare quale manutentore del sistema di sollevamento della rampa di carico del rimorchio.
A C.L. e a S.A., rispettivamente dirigente e procuratore speciale responsabile del cantiere il primo, e direttore di cantiere, cui era preposto, il secondo, era contestato di avere adibito il dipendente a mansioni di riparazione di mezzi meccanici senza dotarlo di adeguata formazione, ovvero di avere autorizzato o tollerato che la persona offesa fosse impiegato in tali attività. Al S.A. era altresì ascritto di non avere adeguatamente vigilato affinché l’A.L. non venisse impiegato in prestazioni lavorative, sia pure occasionali, potenzialmente rischiose per le quali non aveva ricevuto adeguata preparazione.

IL RICORSO
La difesa di F.V. articolava sei motivi di ricorso, tra cui:
violazione di legge ai sensi dell’art.521 cod. proc. pen. laddove la sentenza di appello, al pari della sentenza di primo grado, aveva di fatto riconosciuto profili di responsabilità in capo al F.V. quale datore di lavoro di fatto dell’A.L., pertanto per non avere correttamente vigilato sulla prestazione lavorativa, laddove il capo di imputazione attribuiva al F.V. profili di colpa relativi al difetto di manutenzione della parte meccanica relativa al sollevamento della rampa del rimorchio, sulla cui inefficienza e necessità di manutenzione sussistevano elementi tecnici per dubitare.

LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
Per quanto concerne i motivi del ricorso, la Corte di Cassazione stabilisce che la responsabilità riconosciuta nei confronti di F.V. per l’infortunio occorso ad A.L. è senz’altro da riferirsi, come ampiamente rappresentato dai giudici di merito, alla sua qualità di proprietario e noleggiatore di mezzi meccanici, che aveva anche l’obbligo di trasportare dal proprio deposito al cantiere ove gli stessi andavano utilizzati sulla base degli specifici accordi stabiliti nel contratto di noleggio con la società “Y” s.r.l. e al conseguente obbligo di consegnarli in buono stato di manutenzione, avendo invece omesso di curare la manutenzione straordinaria del sistema di sollevamento della rampa posteriore, così da determinare l’abbattimento della stessa e lo schiacciamento dell’autista.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da F.V..

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