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CASSAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA IN RELAZIONE AI RISCHI LAVORATIVI

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Con la sentenza del 29 dicembre 2017, n. 57977 la Corte di Cassazione affronta il tema della necessità della formazione specifica in relazione ai rischi nell’ambito della sicurezza.

IL FATTO
Il 12 marzo 2010 un operaio addetto alle manutenzioni elettriche, impegnato nella foratura di una piastra in acciaio ed utilizzando a tal fine un trapano a colonna, accortosi che la punta del mandrino oscillava perché non era ben fissata, inseriva la mano sotto la protezione di cui era dotato il trapano per cercare di stringere il mandrino e bloccare la punta, ma la rotazione del mandrino trascinava la mano ed il pollice dell’operaio, il quale ritraeva la mano per liberarsi dalla presa, ma senza premere il pulsante d’emergenza né aprendo lo schermo di protezione (manovra che avrebbe interrotto il movimento rotatorio del mandrino), provocandosi così lesioni all’arto.
La Corte d’Appello di Venezia ha pronunciato una Sentenza in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Venezia. In primo grado infatti il T.R. (Direttore di stabilimento) era stato condannato alla pena di giustizia; la sua responsabilità è stata quindi ritenuta anche dalla Corte di merito, salvo qualificare il fatto come particolarmente tenue ai fini del citato art. 131 -bis cod.pen. Ricordiamo che il giudizio di “particolare tenuità del fatto” prevede, dopo l’accertamento della ricorrenza delle condizioni previste dalla nuova formulazione dell’art. 131 bis comma 1 effettuato dal Giudice, la rinuncia da parte dello Stato di esercitare la propria pretesa punitiva per attuare una tutela risarcitoria o riparatoria (di natura quindi civilistica).

IL RICORSO
Il Direttore di stabilimento, in disaccordo con quanto determinato dalla Corte d’Appello, ha articolato due motivi di ricorso alla sentenza presso la Corte di Cassazione.
Il primo motivo denunciava violazione di legge con riguardo all’art. 43 cod. pen. e agli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008 con riferimento alla formazione del lavoratore in materia di sicurezza.
Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’art. 40 cod. pen. e al nesso di causalità: il ricorrente insiste nel ricondurre in via esclusiva l’accaduto a una manovra imprudente e imprevedibile del lavoratore, la quale si poneva al di fuori del fattore di rischio che la norma cautelare che si assume violata mirava a prevenire

LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
Per quanto concerne i motivi del ricorso, la Corte di Cassazione con la sentenza del 29 dicembre 2017, n. 57977, stabilisce che:
1. il direttore dello stabilimento, anche nella sua posizione di garante per la sicurezza, è “tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, e perciò dev’essere chiamato a rispondere degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo“;
2. è poi corretto il richiamo della Corte veneziana alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è sufficiente, per escludere la colpa e ritenere assolto l’obbligo di informazione ai lavoratori da parte del soggetto garante, l’apposizione di segnaletica o di cartelli di divieto di intervenire con le mani sulla macchina in movimento;
3. il comportamento “abnorme” del lavoratore, tale da esimere da responsabilità il titolare della posizione di garanzia a fini prevenzionistici, debba intendersi quello che sia “anomalo” ed “imprevedibile” e, come tale, “inevitabile”; cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell’obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro. Il comportamento dell’infortunato non poteva sicuramente qualificarsi come caratterizzato da imprevedibilità: la presenza di segnaletica e di dispositivi tesi a prevenire tale rischio concorre ad escludere che il comportamento del lavoratore in occasione dell’infortunio potesse qualificarsi come abnorme, o comunque eccezionale e imprevedibile;
4. né il comportamento tenuto dal lavoratore poteva dirsi “eccentrico”, sia rispetto alle mansioni assegnate al lavoratore, sia rispetto al rischio governato dal T.R. nella sua qualità di direttore di stabilimento: rischio che imponeva all’imputato, come garante, di adibire i lavoratori a mansioni rischiose (come quella di operare presso un macchinario di cui erano certamente previsti, per quanto detto, i profili di pericolosità) solo dopo averli adeguatamente formati, informati ed addestrati con riguardo ai rischi specifici delle operazioni loro affidate.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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