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CAMPAGNA DI ISPEZIONI STRAORDINARIA NEI CANTIERI BONUS 110%

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Con la Nota n. 1231 del 23 febbraio 2022 “110 in sicurezza” – Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto la prosecuzione degli accertamenti nei cantieri, già iniziati con la campagna straordinaria di cui alla nota INL 27 agosto 2021.

In sostanza l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che saranno oggetto di controlli speciali i tanti cantieri edili che stanno beneficiando di agevolazioni fiscali quali il bonus facciate o il bonus ristrutturazioni o 110%.

PERCHÈ È NECESSARIO UN INCREMENTO DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA?

L’incremento dei controlli si rende necessario per due finalità:

  • verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza in un settore, quello edile, da sempre interessato da un numero rilevante di infortuni sul lavoro;
  • assicurare verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale e nel corso dell’intero anno, riguardo ai numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni).

La vigilanza proseguirà per tutto l’anno 2022 e vedrà la partecipazione del personale militare dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro e dei NIL, nonché, su obiettivi di maggiore dimensione o che presentino problematiche ulteriori, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri.

VERSO QUALI AZIENDE SARANNO INDIRIZZATI I CONTROLLI?

I controlli saranno indirizzati in particolare verso le aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia.

La campagna sarà, quindi, concentrata sui cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche connesse alla concessione dei vari bonus fiscali normativamente previsti.

Gli obiettivi verranno selezionati, oltre che sulla base di fondate segnalazioni o richieste d’intervento, anche attraverso un’accurata attività di indagine basata sulle informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie in essere con le Casse Edili e importanti indicazioni in merito saranno fornite all’esito delle interlocuzioni in essere tra INL, Agenzia Entrate e CNCE.

SU QUALI ASPETTI VERTERANNO I CONTROLLI?

La Nota n. 1231 del 23/2/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiama integralmente le indicazioni operative già fornite con la nota 27 agosto 2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

È importante considerare che nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui alla Legge 215/2021, le irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I (Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) del D. Lgs. 81/2008 maggiormente riscontrate dal personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno interessato:

Le tre situazioni sopra elencate, qualora accertate, comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’organismo di vigilanza, di cui abbiamo parlato in una precedente news, e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate per ciascuna violazione.

Ricordiamo, quindi, a prescindere dalla campagna straordinaria di controlli in corso, di porre sempre molta attenzione su tali aspetti.

Particolare attenzione, inoltre, andrà posta anche all’uso dei ponteggi: si rammenta che ai sensi dell’art. 131, comma 6, D. Lgs. 81/08: “Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (…)”.

Per poter commercializzare in Italia un ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D. Lgs. 81/2008: “per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego […]”).

Ne consegue che l’impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è ammesso ai sensi del citato art. 131, comma 6, e che la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente.

Per approfondire, leggi l’approfondimento dedicato ai ponteggi “PIMUS: quando è obbligatorio?”: CLICCA QUI!

Riportiamo, in allegato, la Nota n. 1231 del 23 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER VIOLAZIONI NORME ANTINFORTUNISTICHE: COSA RISCHIANO LE AZIENDE CON LE MODIFICHE AL D LGS 81/08?

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