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CALDO E SICUREZZA SUL LAVORO: LE MISURE URGENTI APPROVATE DAL GOVERNO

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Il Decreto Legge n. 98 del 28/07/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno stesso, in vigore quindi dal giorno 29/07/2023, reca “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.

Il decreto nasce per far fronte all’ondata di caldo straordinario che si è verificata nel corso del mese di luglio in Italia e che comporta conseguenze anche in termini di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, il decreto legge prevede la possibilità per le imprese dei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, che risultano i più esposti, di far richiesta di integrazioni salariali ordinarie.

Vediamo quali sono le novità introdotte dal Decreto Legge.

INTEGRAZIONI SALARIALI PER EDILIZIA, SETTORE LAPIDEO E DI ESCAVAZIONE

Per il settore edile, l’articolo 1 prevede che la domanda di integrazione salariale (CIGO) possa essere effettuata per le sospensioni o le riduzioni delle attività lavorative che si sono verificate dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 nel caso in cui gli eventi siano oggettivamente non evitabili: tali periodi di trattamento non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei periodi massimi indicati all’art. 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. 148/2015 (52 settimane nel biennio mobile).

Le imprese coinvolte da questa disposizione sono quelle individuate ai commi m, n, o, dell’art. 10 del D.Lgs. 148/2015 e sono:

  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale non devono versare il contributo addizionale previsto dall’art. 5 del già citato D.Lgs. 148/2015.

A questo fine vengono destinati 8,6 milioni di euro per l’anno 2023.

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE PER SETTORE AGRICOLO

Per il settore agricolo, l’articolo 2 prevede che la domanda di integrazione salariale (CISOA) possa essere effettuata per le sospensioni o le riduzioni delle attività lavorative che si sono verificate dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29 luglio 2023) al 31 dicembre 2023 nel caso di intemperie stagionali: tali periodi di trattamento non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei periodi massimi indicati all’art. 8 della Legge 457/1972 (90 giorni nell’anno solare).

Il trattamento sostitutivo della retribuzione è previsto per operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa parti alla metà dell’orario giornaliero previsto contrattualmente.

Il trattamento sostitutivo della retribuzione viene concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente e concesso direttamente dall’Istituto.

A questo fine vengono destinati 1,4 milioni di euro per l’anno 2023.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Si prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, potendo recepire dette intese con proprio decreto.

Su questo punto del decreto, come riportato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possiamo ricordare che nei giorni precedenti all’emanazione del D.L. 98/2023 si è tenuto un tavolo tecnico di confronto tra i principali enti ed organi interessati (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Inl, Inps, Inail, Anci, Upi, la Conferenza delle Regioni, le associazioni datoriali e sindacali) nel corso del quale è stata vista anche la bozza di linee guida per la riduzione del rischio dei lavoratori esposti alle alte temperature, elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute e consegnata alle parti sociali per una sua analisi e implementazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI DI VERSAMENTO

Il decreto legge stabilisce che, entro il 30 novembre 2023, possa essere versato, in quota parte, il contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio 2023 da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sono introdotte, infine, norme per il rinvio del versamento del cosiddetto pay back nelle forniture di dispositivi medici.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MICROCLIMA…

Per microclima si intende il complesso dei parametri climatici dell’ambiente nel quale un individuo si trova, al chiuso o all’aperto. Al di là degli eventi eccezionali che possono aggravare le situazioni di rischio per i lavoratori, il microclima, se non gestito correttamente, rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori o quanto meno una fonte di stress e disagio lavorativo penalizzante per l’attività economica delle organizzazioni. L’attività di prevenzione e di protezione verso i lavoratori è quindi finalizzata ad aumentare il benessere lavorativo e a prevenire possibili patologie anche causate dal rischio microclima.

Il Datore di lavoro, assieme al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), deve effettuare correttamente la valutazione del rischio microclima ed implementare le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Per approfondire il tema della valutazione del rischio da microclima, Vega Formazione organizza il corso “La corretta valutazione del rischio microclima”, con l’obiettivo di fornire una visione completa della normativa in vigore e delle metodologie applicabili per misurare e valutare tale rischio.

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