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AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: ECCO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE

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Sono state approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, le Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008.

Il documento è composto da due parti:
I. Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
II. Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale

Le nuove procedure saranno recepite attraverso un decreto interministeriale, in preparazione, dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

All’entrata in vigore delle procedure, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori potranno quindi procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell’art. 29 del D.Lgs. 81/08.
Dopo pochi mesi cesserà anche il regime transitorio che consente a questi datori di lavoro di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

La possibilità di autocertificazione terminerà infatti il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, così come previsto dalle modifiche apportate dal recente Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08:

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

Con l’approvazione delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno avvalersi di questa modalità per la valutazione dei rischi, possibilità finora esclusa in quanto il comma 6 dell’art. 29 prevedeva che in assenza di tali procedure la valutazione dei rischi dovesse essere effettuata secondo le procedure ordinarie previste dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/08:

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

Per autocertificare la valutazione dei rischi Vega Engineering rende disponibile un fac-simile di autocertificazione scaricabile nella sezione del nostro sito Modulistica sicurezza.

Per visualizzare il Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 si rimanda alla news Autocertificazione della valutazione dei rischi: proroga al 31 dicembre 2012.

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