ANTINCENDIO SCUOLE: ADEGUAMENTO COMPLETO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2027
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Il Ministero dell’Interno, con il decreto 31 marzo 2026, ha definito le nuove modalità di adeguamento antincendio per edifici scolastici e locali adibiti a scuola, introducendo scadenze differenziate, misure transitorie di sicurezza e un termine finale fissato al 31 dicembre 2027.
Il provvedimento non si sostituisce alla legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ma introduce un percorso di adeguamento per fasi, garantendo fin da subito un presidio minimo di sicurezza certificato:
- una prima SCIA entro nove mesi dalla pubblicazione del decreto, con l’attuazione delle misure di sicurezza minime richieste;
- il completamento dell’adeguamento entro il 31 dicembre 2027, con presentazione della SCIA finale attestante la piena conformità.
In fondo alla presente news è possibile scaricare gratuitamente il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 – Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il provvedimento si inserisce nel quadro della proroga del termine di adeguamento antincendio già prevista per scuole, università e istituzioni AFAM e trova il proprio fondamento procedurale nel D.P.R. 151/2011, il regolamento che disciplina i procedimenti di prevenzione incendi.
Le disposizioni operative degli articoli 1 e 2 si applicano agli edifici scolastici e ai locali destinati all’attività didattica non ancora conformi alla normativa antincendio. L’adeguamento può essere effettuato seguendo due percorsi alternativi:
- le disposizioni del D.M. 26 agosto 1992, regola tecnica storica per l’edilizia scolastica, oppure
- le norme tecniche del D.M. 3 agosto 2015 integrate dal D.M. 7 agosto 2017, ossia il Codice di Prevenzione Incendi con le norme verticali per le attività scolastiche.
Il decreto ammette inoltre il ricorso a un progetto approvato in deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011, opzione di rilievo per edifici con criticità strutturali, distributive o impiantistiche che rendono difficile l’applicazione diretta delle prescrizioni standard. Questo aspetto assume un rilievo operativo significativo, perché consente di individuare un percorso di adeguamento più coerente con le caratteristiche dell’immobile e con le eventuali criticità di natura distributiva, costruttiva o impiantistica.
PRIMA SCADENZA: LA SCIA ENTRO L’8 GENNAIO 2027
Entro nove mesi dalla pubblicazione del decreto deve essere presentata al competente Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA prevista dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011, con attestazione dell’avvenuta attuazione di un nucleo minimo di misure essenziali.
Per le attività che seguono il percorso del D.M. 26 agosto 1992, la prima SCIA deve attestare almeno l’attuazione delle disposizioni relative a: generalità e norme di esercizio, illuminazione di sicurezza, impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme, sistemi di allarme, estintori e segnaletica di sicurezza.
Per chi adotta il percorso del Codice di Prevenzione Incendi, la SCIA iniziale deve attestare l’attuazione delle misure relative a soluzioni progettuali, impianti elettrici, segnaletica d’esodo e orientamento, il livello di prestazione II della misura S.6 per il controllo dell’incendio, le misure di gestione della sicurezza antincendio S.5 e V.7.4.4, nonché, se previsto, il livello di prestazione II della misura S.7 per la rilevazione e l’allarme.
MISURE GESTIONALI NEL PERIODO TRANSITORIO
Fino al completamento dell’adeguamento, al 31 dicembre 2027, istituzioni scolastiche ed enti locali proprietari devono individuare, nell’ambito delle rispettive competenze, misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo derivante dalla mancata piena conformità antincendio, sulla base di un’adeguata valutazione del rischio.
ALTRE DISPOSIZIONI: ADDETTI ANTINCENDIO, FORMAZIONE, ESERCITAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Il decreto rafforza anche la gestione organizzativa della sicurezza nella fase transitoria, prevedendo il potenziamento degli addetti antincendio in misura proporzionata al rischio, con possibilità di ricorrere anche a personale esterno o a operatori economici qualificati in caso di appalto.
Per tali addetti è richiesta la formazione di tipo 3-FOR con idoneità tecnica.
Sono inoltre previste almeno:
- due esercitazioni antincendio annuali aggiuntive,
- l’aggiornamento del piano di emergenza in presenza di cantieri attivi,
- l’annotazione delle attività nel registro dei controlli,
- la conservazione della valutazione del rischio incendio,
- l’integrazione dell’informazione ai lavoratori sui rischi specifici connessi al mancato adeguamento antincendio.
CORSI ANTINCENDIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER SQUADRE DI EMERGENZA D.M. 2/9/21
Documenti correlati
- G.U. 81_Prevenzione Incendi per Edifici scolastici ed Locali adibiti a ScuolaAccedi per scaricare
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