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ANTINCENDIO: NUOVA REGOLA TECNICA PER LE “CHIUSURE D’AMBITO”

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Il nuovissimo D.M. 30 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2022, applica un nuovo tassello alle regole tecniche verticali per gli edifici civili inserite via via nel Codice di Prevenzione Incendi.

Vediamo sinteticamente le regole tecniche verticali per le chiusure d’ambito degli edifici civili, riportate nell’Allegato 1 del Decreto, che mirano a limitare la propagazione degli incendi originati all’interno e all’esterno dello stabile.

CHE COSA SONO LE CHIUSURE D’AMBITO?

La norma definisce chiusure d’ambito degli edifici:

  • le frontiere esterne degli edifici ad andamento orizzontale o verticale (cioè le coperture e le facciate);
  • le frontiere esterne interrate;
  • le frontiere tra ambiti diversi degli edifici (es. intercapedini, pozzi luce, etc.);
  • le frontiere tra diversi edifici, se si affacciano verso volume d’aria.

Questi elementi strutturali rivestono un ruolo fondamentale nella propagazione degli incendi.

Le regole tecniche verticali si applicano alle chiusure d’ambito di edifici civili quali:

  • strutture sanitarie;
  • strutture scolastiche;
  • strutture alberghiere;
  • strutture commerciali;
  • uffici;
  • residenze.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA NORMA?

Come detto, le nuove regole tecniche verticali hanno l’obiettivo di limitare la propagazione degli incendi e, più nello specifico:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
  • evitare o limitare la caduta delle parti della chiusura d’ambito dell’edificio, ad esempio frammenti di facciata o altre parti disgregate o incendiate, che possono compromettere l’esodo o le attività di soccorso.

QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE LA NORMA?

Le nuove le nuove regole tecniche verticali per le chiusure d’ambito degli edifici civili entreranno in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 7 luglio 2022.

Il D. M. 30 marzo 2022 non comporta adeguamenti per le attività che, al 7 luglio 2022 ricadano in uno dei seguenti casi:

  • siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli artt. 3, 4 o 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
  • siano state progettate sulla base del D.M. 3 agosto 2015 attualmente vigente, con prova da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti

Riportiamo in allegato le regole tecniche verticali per le chiusure d’ambito degli edifici civili.

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  • Allegato 1 D. M. 30/3/2022 Regole tecniche verticali per le chiusure d’ambito degli edifici civili.Accedi per scaricare

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