ALBO GESTORI AMBIENTALI: CHIARIMENTI INTERMEDIARI ESTERI
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La Circolare n. 9 del 01/08/2019 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, riporta i chiarimenti in merito all’iscrizione degli intermediari di rifiuti esteri all’Albo gestori ambientali, riferiti alla rettifica del regolamento CE n. 669/2008 della Commissione Europea che integra l’Allegato IC del Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, in cui si cita: “[…] per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione“.
Infatti i chiarimenti presenti nella Circolare n. 9 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali riguardano gli intermediari aventi sede all’estero che trattano o intermediano rifiuti provenienti dall’Italia verso l’estero, specificando che:
– se agiscono in qualità di “esportatore“, l’intermediario rimane soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione (Reg. 1013/2006);
– se, al contrario, agiscono in qualità di “importatore” dei rifiuti, l’intermediario rimane soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.
In conclusione, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali specifica che, nel caso in cui l’intermediario agisca in qualità di “esportatore” o organizzatore del trasporto dovrà essere iscritto all’Albo nella categoria pertinente; viceversa l’intermediario estero in qualità di destinarlo rimane soggetto solamente alla giurisdizione del paese di destinazione.
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- Albo-Gestori-Ambientali-Circolare-9-01.08.2019.pdfAccedi per scaricare
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