AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
Le specifiche norme di buona tecnica relative alla valutazione del rischio fulminazione sono state recentemente modificate e quelle attualmente in vigore, ossia la seconda edizione della norma CEI EN 62305-2, pubblicata il 01/02/2013, in alcuni casi, possono prevedere l’adozione di sistemi di protezione non richiesti da una valutazione del rischio effettuata secondo le precedenti norme tecniche.
In sostanza, la prima edizione della serie normativa CEI EN 62305 è stata sostituita dalla seconda edizione della stessa serie normativa: CEI EN 62305-1 – Protezione contro i fulmini – Principi generali (in vigore dal 01/11/2011); CEI EN 62305-2 – Protezione contro i fulmini – Analisi del rischio (in vigore dal 01/03/2013); CEI EN 62305-3 – Protezione contro i fulmini – Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone (in vigore dal 01/11/2011); CEI EN 62305-4 – Protezione contro i fulmini – Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture (in vigore dal 01/11/2011).
Per gli edifici esistenti, per i quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentemente in vigore (norme CEI EN 62305-2 prima edizione e naturalmente le precedenti norme CEI 81-1 e CEI 81-4), è necessario effettuare una ri-valutazione del rischio. La nuova valutazione, infatti, potrebbe evidenziare un livello di rischio differente dal precedente e, nel caso peggiore, la struttura potrà risultare non più “auto protetta” nei confronti delle fulminazioni.
Per quanto riguarda la necessità di aggiornamento nel tempo della stima del rischio, si evidenzia che l’art. 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) impone al Datore di lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione in relazione al grado di evoluzione della tecnica. Sempre a tale proposito, l’art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle condizioni di lavoro) impone all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il datore di lavoro dovrà quindi effettuare la valutazione del rischio di fulminazione in conformità alla norma CEI EN 62305-2 seconda edizione, sia per tutte le strutture (nuove ed esistenti) prive di valutazione, che per le strutture già valutate utilizzando le norme CEI in vigore fino al 01/12/13 (CEI EN 62305-2 prima edizione).
Infine si precisa che per quanto riguarda gli edifici civili non esistono obblighi di legge specifici in merito alla valutazione del rischio fulminazione. Tuttavia il Responsabile della struttura (es. amministratore di condominio) ha l’obbligo giuridico di agire con perizia, prudenza e diligenza, pertanto, valutare il rischio fulminazione della struttura è comunque un suo obbligo giuridico.
Documenti correlati
News correlate
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
Visita la nostra pagina facebook
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
Iscriviti alla nostra
Newsletter
Notizie, Modulistica e Linee Guida gratuite per rimanere sempre aggiornato sulle novità legislative e normative