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Richiesta del Committente in merito al Nominativo del Preposto dell’Appaltatore
LEGGE 215/2021: QUALI NOVITÀ PER IL PREPOSTO?
La legge 215/2021 ha portato delle importanti modifiche al D.lgs. 81/08 con riferimento in particolare alla figura del preposto. Gli articoli coinvolti sono il 18 sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” e il 19 sugli “Obblighi del Preposto”.
È stato inserito all’interno dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” il comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Le modifiche al Decreto si spingono oltre e richiamano all’art. 26 per lo svolgimento di attività in regime di appalto la necessità del Datore di Lavoro di indicare al Datore di Lavoro Committente anche i nominativi dei Preposti alle attività in appalto o subappalto.
Mentre, all’interno dell’art. 19 è stata modificata la lettera a) del comma 1: “È stato inserito all’interno dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” il comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. Inoltre è stato anche aggiunto il comma f-bis), che prevede “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.
Riassumendo quindi le principali “novità” che riguardano il preposto nelle attività svolte in appalto sono:
- il datore di lavoro e/o il dirigente ha l’obbligo di individuazione del preposto;
- in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- il preposto ha l’obbligo di interrompere temporaneamente le attività in caso di rilevazione di condizioni di pericolo e/o deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.
LA COMUNICAZIONE DEL PREPOSTO DELL’APPALTATORE O DEL SUBAPPALTATORE AL COMMITTENTE È QUINDI UN OBBLIGO DI LEGGE?
Con riferimento al nuovo comma 8-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, quindi, viene introdotto l’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro dell’appaltatore o subappaltatore, nei confronti del committente, in merito al nominativo del personale che svolge la funzione di preposto.
Certamente dovrà essere comunicato il nominativo del soggetto che effettua realmente la funzione del preposto come previsto dall’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 e ciò significa che, se tale figura non esiste e non è prevista per lo specifico appalto, non potranno/dovranno essere individuati forzatamente altri soggetti per ricoprire tale ruolo.
In queste situazioni il ruolo del preposto viene assunto direttamente dal datore di lavoro appaltatore o subappaltatore e ciò dovrà essere comunicato al datore di lavoro committente.
COME IL COMMITTENTE PUÒ RICHIEDERE IL NOMINATIVO DEL PREPOSTO O DEI PREPOSTI DEGLI APPALTATORI?
Per facilitare la richiesta dei nominativi del preposto o dei preposti Vega Engineering ha predisposto un modulo che il committente può utilizzare per effettuare tale richiesta.
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