FORMAZIONE SICUREZZA: I CONTROLLI DEGLI ISPETTORI INL IN HOTEL, RISTORANTI E STRUTTURE RICETTIVE
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Con la Nota n. 2377 del 27/10/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) chiarisce quali verifiche devono effettuare gli ispettori sulla formazione dei lavoratori, con particolare riferimento alle imprese turistico-ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente la Nota INL n. 2377 del 27/10/2026.
QUANDO DEVE ESSERE SVOLTA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI? LO STATO DELL’ARTE
L’INL ribadisce che, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 81/08, la formazione dei lavoratori deve essere effettuata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, in caso di somministrazione.
L’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 ha eliminato il precedente termine di 60 giorni per completare la formazione.
Tuttavia, per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dalla normativa, l’art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 198/2025, consente di completare la formazione e l’eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dall’assunzione o utilizzazione, purché il percorso formativo venga avviato tempestivamente, all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Resta comunque fermo l’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08 prima di adibirli all’attività lavorativa.
CONTROLLI ISPETTIVI NEL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
La Nota chiarisce che la deroga riguarda esclusivamente la conclusione dell’attività formativa e indica quali verifiche devono effettuare gli ispettori quando il controllo avviene entro i primi 30 giorni dall’assunzione e il lavoratore non ha ancora completato la formazione.
In assenza degli attestati di formazione e dell’eventuale addestramento, gli ispettori devono richiedere prove documentali che dimostrino che il datore di lavoro abbia almeno intrapreso le attività necessarie all’organizzazione del percorso formativo. L’INL individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- Comunicazioni con il soggetto formatore: documentazione relativa alla prenotazione dei corsi, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa.
- Richiesta di collaborazione all’organismo paritetico: documentazione della richiesta prevista dall’art. 37, comma 12, del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa.
- Comunicazioni con il docente formatore: nel caso in cui il datore di lavoro organizzi direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza, documentazione delle interlocuzioni per la prenotazione dei corsi, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa.
- Comunicazioni con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): documentazione delle interlocuzioni relative all’organizzazione dei corsi.
E SE MANCANO ATTESTATI E DOCUMENTI? LA PRESCRIZIONE
Solo se il datore di lavoro (o l’utilizzatore) non è in grado di esibire né gli attestati di formazione né alcuna documentazione che provi l’avvio del percorso formativo, gli ispettori contestano la violazione dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/08 con verbale di contravvenzione e prescrizione. In particolare:
- Termine per concludere la formazione: in coerenza con l’art. 1-bis del D.L. 159/2025, la prescrizione ha ad oggetto la conclusione del percorso formativo nel tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione. I 30 giorni sono quindi un tetto massimo, non un termine che spetta automaticamente per intero.
- Contratti di durata inferiore a 30 giorni: la formazione dovrà concludersi entro tempistiche coerenti con la durata del rapporto di lavoro.
La formazione va quindi programmata fin dall’assunzione, in modo compatibile con la durata del contratto.
- Provvedimenti: per l’ottemperanza alla prescrizione servono gli attestati di formazione. In caso di sospensione dell’attività ex art. 14, per la revoca basta documentare la prenotazione di corsi che si concludano entro gli stessi termini.
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