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Fac simile Modulo per le Dimissioni dall’incarico di RLS

Il D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori abbiano la facoltà di eleggere o di designare una persona che li rappresenti per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, meglio noto con l’acronimo di “RLS”.

L’art. 50 del D.Lgs. 81/08 attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza specifiche “attribuzioni”, ossia diritti, che gli consentono di esercitare la sua funzione in azienda. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali. È chiaro che, qualora il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ritenga di non riuscire a svolgere tale incarico in modo adeguato, può dimettersi previa comunicazione ai lavoratori e al datore di lavoro.

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