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Fac simile Modulo notifica per attività con rischio di esposizione ad amianto – art. 250 D.Lgs. 81/08

L’art. 250 del D.Lgs. 81/08 prevede che prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, il datore di lavoro presenti una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.

QUALI SONO I CONTENUTI DELLA NOTIFICA?

La notifica rimozione amianto, come previsto dall’art. 250 del D.Lgs. 81/08 deve comprendere almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attività e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica.

Inoltre il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

CI SONO SANZIONI PER IL MANCATO INVIO DELLA NOTIFICA?

Il mancato invio della notifica all’organo di vigilanza comporta una sanzione per il datore di lavoro e il dirigente pari all’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 3071,27 Euro a 7862,44 Euro. Si ricorda, inoltre, che il mancato invio della notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori, in base a quanto stabilito dall’art. 14 del D.Lgs. 81/08, comporta una somma aggiuntiva di 3000 Euro rispetto a quelle già indicate oltre che l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività fino all’adempimento eseguito.

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