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Linee guida impiego dei parapetti di sommità come protezione collettiva

L’INAIL ha pubblicato una linea guida in merito all’impiego dei parapetti di sommità come protezione collettiva.

L’OBIETTIVO DELLO STUDIO

La linea guida, dal titolo “I parapetti di sommità dei ponteggi. Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura”, presenta uno studio che ha avuto l’obiettivo di individuare “precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose” che possano essere impiegate nei lavori su copertura con particolare riferimento ai parapetti di sommità dei ponteggi, cioè ai parapetti di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi.

I RIFERIMENTI

La linea guida riporta la UNI EN 13374:2013Sistemi temporanei di protezione dei bordi – Specifica di prodotto – Metodi di prova”, norma tecnica che riguarda i sistemi temporanei di protezione dei bordi, comunemente denominati parapetti provvisori.

La UNI EN 13374:2013  non si applica ai sistemi di protezione laterale sui ponteggi come esplicitamente espresso al primo paragrafo della stessa, ma può fornire al progettista dei riferimenti tecnici per la progettazione del ponteggio utilizzato anche come dispositivo di protezione per lavori su coperture.

I CONTENUTI DELLA LINEA GUIDA

Nella linea guida vengono dapprima definiti i requisiti prestazionali del ponteggio utilizzato come dispositivo di protezione collettiva (DPC) per i lavoratori che svolgono la loro attività in copertura; successivamente sono definiti i requisiti geometrici del parapetto di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi sia per quanto riguarda gli elementi costituenti sia le principali distanze fra il ponteggio e l’opera da servire. Inoltre vengono eseguiti dei test di impatto su campioni di ponteggio ad altezza ridotta per la valutazione della loro efficacia nei confronti dell’arresto di cose e/o persone che cadano o scivolino lungo una superficie inclinata.  L’esecuzione di prove sperimentali secondo tale procedura ha avuto anche lo scopo di misurare le azioni sui montanti e sugli ancoraggi del ponteggio durante l’impatto, utili per una successiva valutazione dell’intero ponteggio da realizzare.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 29 DEL 2010

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 2010, riportata dalla linea guida,  chiarisce la possibilità di “impiegare i ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio”. Nella circolare si indica che "è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura”

INDICE DELLA LINEA GUIDA INAIL 

L’indice della linea guida pubblicata dall’INAIL, viene di seguito riportato:

Premessa

Introduzione

1. Definizioni

2. Riferimenti

3. Requisiti

4. Prove sperimentali

5. Conclusioni

Bibliografia

Riportiamo in allegato la Linea Guida “I parapetti di sommità dei ponteggi. Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura

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