IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI: QUANDO SONO SOGGETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI?
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Con la nota prot. n. 19672 del 21 settembre 2026, i Vigili del Fuoco chiariscono l’assoggettabilità degli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti ai procedimenti di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011.
Il chiarimento è netto: questi impianti non sono compresi tra le attività elencate nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Le procedure di prevenzione incendi diventano necessarie solo se, all’interno dell’insediamento, sono presenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in relazione ai relativi limiti di assoggettabilità.
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente la nota dei Vigili del Fuoco n. 19672
QUANDO UN IMPIANTO RIFIUTI È SOGGETTO AL D.P.R. 151/2011?
La valutazione deve essere effettuata verificando quali attività effettivamente presenti all’interno dell’impianto rientrano nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
La nota richiama, a titolo di esempio:
- attività 34: depositi di carta e materiali cartacei, oltre 5.000 kg;
- attività 43: lavorazione o deposito di gomma e pneumatici, oltre 5.000 Kg;
- attività 44: produzione, lavorazione o deposito di materie plastiche, oltre 5.000 kg;
- attività 70: locali adibiti a deposito con superficie lorda superiore a 1.000 m² e con materiale combustibile superiore a 5.000 kg.
QUALI REGOLE ANTINCENDIO DEVONO COMUNQUE ESSERE RISPETTATE?
Indipendentemente dall’assoggettabilità al D.P.R. 151/2011, restano applicabili:
- gli obblighi generali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le disposizioni della regola tecnica verticale di prevenzione incendi introdotta dal D.M. 26 luglio 2022, dedicata agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti o a impianti di trattamento, da applicare ove ricorrano le relative condizioni.
ADDETTI ANTINCENDIO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO: SERVE L’IDONEITÀ TECNICA?
Sì. I Vigili del Fuoco ricordano che il D.M. 2 settembre 2021 prevede, per gli addetti antincendio operanti negli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. 152/2006, l’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità tecnica.
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