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NUOVO D. M. 26/7/2022: NORME ANTINCENDIO STOCCAGGIO RIFIUTI

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Negli ultimi anni le cronache riportano sempre con maggiore frequenza episodi di incendi ad impianti di trattamento e/o stoccaggio di rifiuti.

Con il recente D. M. 26 luglio 2022Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti” il legislatore intende applicare le norme tecniche di prevenzione incendi ad un settore di attività finora non soggetto, ovvero, appunto, quello degli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Vediamo le novità nel seguente approfondimento.

QUALI SONO I SETTORI DI ATTIVITÀ TOCCATI DAL NUOVO DECRETO?

Il nuovo D. M. 26/7/2022 nell’Allegato I precisa che le nuove norme tecniche si applicano a:

  • stabilimenti e impianti di stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti (esclusi i rifiuti inerti e radioattivi)
  • centri di raccolta di rifiuti (le cosiddette “piattaforme ecologiche” o “isole ecologiche” e simili) di superficie superiore a 3.000 mq (in questo caso, escluse le parti verdi perimetrali).

La norma si dovrà applicare sia alle attività di nuova realizzazione, sia alle attività esistenti e quindi già autorizzate entro 5 anni dall’entrata in vigore del Decreto.

Di fatto, quindi, il nuovo D. M. 26 luglio 2022 va ad ampliare notevolmente il campo di applicazione già previsto dal D. P. R. 151/2011 sulla prevenzione incendi (basti pensare alla diffusione dei centri di raccolta rifiuti a servizio dei cittadini presenti in molti comuni).

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QUALI SONO LE INDICAZIONI TECNICHE PREVISTE DAL NUOVO DECRETO?

Il nuovo D. M. 26/7/2022 non introduce una nuova regola tecnica verticale ma prescrive che le nuove norme tecniche in esso contenute si applichino alle attività di cui all’art. 1 (quindi i depositi di rifiuti) in combinazione con le seguenti sezioni dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015:

a) Sezione G – Generalità;

b) Sezione S – Strategia antincendio;

c) Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:

c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);

c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);

c.3) V.3 (Vani degli ascensori);

d) Sezione M – Metodi

In pratica, quindi, il nuovo Decreto intende applicare l’intero codice prevenzione incendi agli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti che prima ne erano esclusi.

Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, le norme tecniche si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

CI SONO DELLE ESCLUSIONI?

Il nuovo D. M. 26/7/2022 può non essere applicato (ma ovviamente c’è la facoltà di adeguarvisi):

  • alle attività che già hanno un atto abilitativo come previsto dall’art. 38, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) – in pratica le attività di nuova introduzione nell’elenco delle attività soggette a prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011)
  • attività in regola con gli adempimenti previsti agli artt. 3, 4, 5 e 7, D.P.R. n. 151/2011 – in pratica attività che abbiano un parere di conformità per progetto di prevenzione incendi (art. 3); che abbiano un CPI rilasciato o una SCIA inviata (art. 4); ove necessario, che siano in regola con i rinnovi periodici di prevenzione incendi (art. 5); ove necessario, che siano state approvate eventuali deroghe (art. 7).

QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO D. M. 26/7/2022?

Il D. M. 26 luglio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’8 agosto 2022 ed entrerà in vigore a 90 giorni dalla pubblicazione.

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