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PLE E OPERATORE A TERRA: OBBLIGO O CORRETTA GESTIONE DELLE EMERGENZE?

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La presenza di un operatore a terra durante l’uso di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE) rappresenta un aspetto essenziale per l’utilizzo sicuro di tale attrezzatura: il D. Lgs. 81/2008 non la impone espressamente, mentre la Linea guida di Regione Lombardia del 2025 prevede una squadra minima con almeno un operatore a terra.

Questa figura, di fatto, assume particolare importanza nella gestione delle emergenze: un malore dell’operatore in quota, un guasto elettrico/meccanico o l’impossibilità di utilizzare i comandi dal cestello possono infatti richiedere un intervento tempestivo da terra.

È SEMPRE OBBLIGATORIO AVERE UN OPERATORE A TERRA DURANTE L’USO DELLA PLE?

Il D. Lgs. 81/2008 non contiene una disposizione che imponga espressamente la presenza di una persona a terra durante ogni utilizzo della PLE. Ciò non significa, però, che possa essere trascurata l’organizzazione dell’attività lavorativa in caso di emergenza.

Un’indicazione particolarmente significativa arriva dalla Linea guida regionaleUso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili nei cantieri temporanei o mobili”, approvata da Regione Lombardia con d.d.s. 29 aprile 2025, n. 5969.
Il documento prevede, per l’uso della PLE nei cantieri cui si riferisce, una squadra minima di addetti ai lavori che garantisca sempre la presenza a terra di almeno un operatore nei pressi della macchina.
Se operano contemporaneamente più PLE, il numero degli operatori a terra deve essere definito sulla base della valutazione dei rischi; gli addetti devono inoltre essere formati e addestrati sulle procedure di emergenza della PLE utilizzata.

Non è quindi corretto affermare, in termini assoluti, che una norma nazionale imponga sempre una squadra composta da almeno due persone ma deve essere comunque garantita un’organizzazione che consenta il recupero rapido ed efficace dell’operatore in quota.

COSA DEVE SAPER FARE L’OPERATORE A TERRA

L’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 disciplina la specifica abilitazione degli addetti alla conduzione delle PLE . Per l’operatore a terra incaricato esclusivamente delle manovre di emergenza occorre invece distinguere tra abilitazione alla conduzione della PLE e preparazione specifica alle manovre di recupero.

L’operatore a terra deve infatti conoscere le procedure di emergenza e saper utilizzare i sistemi di recupero della specifica PLE impiegata. Deve quindi essere preparato a intervenire in caso di anomalie che impediscano all’operatore in quota di utilizzare normalmente la macchina. Poiché i comandi di emergenza possono variare da una PLE all’altra, formazione e addestramento devono riguardare anche la macchina effettivamente utilizzata e le relative procedure di recupero.

Quindi l’operatore a terra deve avere l’abilitazione alla conduzione della PLE?

IL CHIARIMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

Il quesito n. 16/2020 della Camera di Commercio di Modena chiarisce che, per il solo recupero d’emergenza, non è necessariamente richiesta la formazione all’uso dell’attrezzatura: l’addetto deve però essere specificamente addestrato alle manovre necessarie per la messa in sicurezza dell’operatore e della macchina.
Resta quindi fondamentale distinguere tra abilitazione alla conduzione della PLE e formazione e addestramento necessari per eseguire le manovre di emergenza da terra.

QUAL È LA CORRETTA POSIZIONE DELL’OPERATORE RISPETTO ALLA PLE?

La posizione deve consentire un intervento tempestivo. La Linea guida lombarda richiede, nel proprio ambito di applicazione, che l’operatore si trovi “nei pressi della macchina” e sia in grado di applicare le procedure di emergenza.

Il quesito della Camera di Commercio di Modena adotta un’impostazione meno rigida sulla posizione fisica: non è necessario che una persona sia costantemente sotto la piattaforma, purché nell’area di lavoro sia presente un soggetto in grado di garantire la gestione dell’emergenza in tempi congrui.

Le due indicazioni vanno lette nei rispettivi ambiti applicativi: la Linea guida lombarda disciplina specificamente l’uso delle PLE nei cantieri temporanei o mobili, mentre il quesito Modena richiama il principio generale della tempestività del recupero.

L’OPERATORE A TERRA PUÒ APPARTENERE A UN’ALTRA AZIENDA?

Si, può essere individuato anche un lavoratore di un’altra azienda, purché questa soluzione sia prevista nell’organizzazione dell’emergenza e siano garantiti formazione, addestramento e capacità di intervento.

COSA DEVE PREVEDERE IL DATORE DI LAVORO PER L’USO SICURO DELLA PLE

Il datore di lavoro deve partire dalla valutazione dei rischi e dall’organizzazione delle procedure di emergenza, individuando chi può intervenire qualora l’operatore in quota non sia più in grado di utilizzare autonomamente la piattaforma.

La presenza dell’operatore a terra non va quindi valutata soltanto verificando l’esistenza di uno specifico obbligo espresso: nell’ambito dell’obbligo di valutazione dei rischi e di corretta organizzazione delle emergenze, il datore di lavoro deve garantire concretamente la possibilità di un recupero tempestivo, attraverso personale individuato, formato e addestrato sulla PLE utilizzata.

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