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SGOMBERO CANTINE E GARAGE: L’ALBO CHIARISCE QUALE ISCRIZIONE SERVE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

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Con un chiarimento pubblicato il 31 luglio 2026 nella sezione FAQ, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali precisa che lo sgombero di cantine e garage richiede l’iscrizione nelle categorie previste dall’art. 212, comma 5, del D. Lgs. 152/2006; la categoria 2-bis non è applicabile.

La nuova FAQ nasce dalle numerose richieste ricevute dall’Albo sul corretto inquadramento delle imprese che svolgono professionalmente attività di sgombero.

Il punto centrale riguarda la posizione dell’impresa rispetto ai rifiuti prelevati presso il cliente e, di conseguenza, la categoria di iscrizione necessaria per raccoglierli e trasportarli.

PERCHÉ LA CATEGORIA 2-BIS NON SI APPLICA ALLO SGOMBERO DI CANTINE E GARAGE?

La categoria 2-bis non può essere utilizzata dall’impresa che effettua lo sgombero perché è riservata ai produttori iniziali che raccolgono e trasportano i propri rifiuti.
L’Albo ricorda infatti che l’iscrizione in categoria 2-bis, disciplinata dall’art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che trasportano i propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che li trasportano entro il limite di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno.

Nel caso dello sgombero, invece, l’impresa che esegue il servizio non può essere considerata produttore dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 152/2006. Per questo motivo i rifiuti prelevati durante l’attività non possono essere ricondotti alla fattispecie prevista per la categoria 2-bis.

IN QUALE CATEGORIA DEVE ISCRIVERSI CHI SVOLGE ATTIVITÀ DI SGOMBERO?

La categoria di iscrizione deve essere individuata in funzione della tipologia dei rifiuti effettivamente gestiti. La FAQ non stabilisce quindi una categoria unica per tutte le imprese di sgombero, ma rinvia alle categorie previste dall’art. 212, comma 5, del Testo Unico Ambientale. In concreto, tra le categorie da valutare possono rientrare la categoria 1, prevista per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, la categoria 4, relativa alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, e la categoria 5, prevista per i rifiuti speciali pericolosi.

L’individuazione della categoria corretta dipende quindi dall’origine, dalla natura e dalla classificazione dei rifiuti che vengono prelevati nell’ambito dello sgombero.

Mobili, materassi e altri beni da sgomberare sono sempre rifiuti?
Non necessariamente. Il D.Lgs. 152/2006 definisce “rifiutoqualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi. La qualificazione dipende quindi anche dalla destinazione effettiva del bene: un oggetto che mantiene la propria funzione ed è realmente destinato al riutilizzo non coincide automaticamente con un rifiuto solo perché rimossi da una cantina o da un garage.

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO SGOMBERI?

Le imprese che svolgono professionalmente sgomberi di cantine, garage e altri locali devono verificare che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sia coerente con i rifiuti che intendono effettivamente raccogliere e trasportare.
Non è quindi sufficiente disporre della categoria 2-bis eventualmente utilizzata dall’impresa per il trasporto dei rifiuti prodotti dalla propria attività.

Il chiarimento dell’Albo richiama quindi l’attenzione sulla corretta classificazione dei rifiuti e sull’inquadramento dell’attività prima dell’esecuzione del servizio: è dalla tipologia dei rifiuti gestiti che dipende la categoria dell’Albo necessaria per poter effettuare legittimamente la raccolta e il trasporto.

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