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MICRO-CANTIERI CON AMIANTO: IL MASE CHIARISCE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il giorno 16 luglio 2026, ha pubblicato il riscontro ad un interpello ambientale presentato dallo Sportello Amianto Nazionale riguardante la gestione dei rifiuti contenenti amianto prodotti nei micro-cantieri di bonifica.

I chiarimenti riguardano il deposito temporaneo dei rifiuti, il trasporto con cambio di mezzo o di trasportatore e la tracciabilità mediante FIR e RENTRI, con l’obiettivo di uniformare le prassi operative, ridurre il rischio di contestazioni e risolvere le principali criticità operative.

Alla fine di questo articolo è possibile scaricare gratuitamente il quesito ed il riscontro sull’Interpello ambientale presentato dallo Sportello Amianto nazionale in materia di gestione micro-cantieri contenenti amianto

I QUESITI DELLO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE

Nello specifico, lo Sportello Amianto Nazionale ha chiesto al Ministero di chiarire:

  1. se il trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione alla sede o unità locale dell’impresa possa rientrare nel concetto di deposito temporaneo oppure costituisca uno stoccaggio soggetto ad autorizzazione;
  2. se il cambio di mezzo e di trasportatore, effettuato dopo l’arrivo del rifiuto presso un luogo nella disponibilità del produttore, possa essere considerato un trasbordo totale ai sensi delle istruzioni FIR/xFIR o richieda invece l’emissione di un nuovo formulario per una distinta fase di trasporto.
  3. quali modalità di registrazione debbano essere adottate nel RENTRI nei casi di movimentazione articolata tra sede dell’impresa e impianto di destinazione finale.

LE RISPOSTE DEL MASE

  1. Deposito temporaneo presso una sede diversa dal cantiere
    Il MASE conferma che è possibile, alle condizioni degli artt. 183, 185-bis e 193 c.19 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale – TUA). Il punto chiave, richiamando precedenti sentenze di Cassazione (n. 41056/2015 e n. 16441/2017), è che il “luogo di produzione” può includere anche una sede diversa dal cantiere, purché nella disponibilità del produttore, funzionalmente collegata e dotata dei presidi di sicurezza necessari.
  2. Trasbordo totale e cambio di trasportatore
    Per il cambio di mezzo o di trasportatore, il Ministero non introduce nuove indicazioni interpretative, ma rinvia alle disposizioni dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e alle Istruzioni per la compilazione del FIR, che disciplinano sia il trasbordo totale sia i casi previsti dall’art. 193, comma 19 del TUA.
  3. Tracciabilità
    Per la gestione delle registrazioni di carico e scarico nel RENTRI, il MASE richiama le Istruzioni per la compilazione del registro cronologico (Allegato 1 al D.D. 251/2023), nelle quali sono disciplinati il trasbordo totale e i casi previsti dall’art. 193, comma 19, del D.Lgs. 152/2006

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE?

Con questo interpello il MASE chiarisce le modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto prodotti nei micro-cantieri di bonifica, fornendo indicazioni operative di particolare interesse per le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali in categoria 10.

Scarica i documenti allegati a questa news

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