INTELLIGENZA ARTIFICIALE E AI ACT: COSA FARE ENTRO IL 2 AGOSTO
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Dal 2 agosto 2026 diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act per determinati sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dalle imprese.
L’intelligenza artificiale è ormai presente in molti processi aziendali e con l’avvicinarsi del 2 agosto, le organizzazioni devono verificare non soltanto quali sistemi utilizzano, ma anche se e come rendono riconoscibile il ricorso all’IA nei confronti delle persone interessate.
Aziende e professionisti che utilizzano IA nei rapporti con clienti, utenti, lavoratori o pubblico devono quindi verificare se i propri strumenti rientrano nei casi che impongono di rendere riconoscibile l’interazione con una macchina o la natura artificiale di un contenuto.
QUALI SISTEMI DEVONO ESSERE VERIFICATI ENTRO IL 2 AGOSTO: L’ART 50 AI ACT
L’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, introduce specifici obblighi di trasparenza per i fornitori e per i soggetti che impiegano determinati sistemi di intelligenza artificiale. La finalità è evitare che persone, clienti, lavoratori o utenti siano indotti a ritenere umano un interlocutore automatizzato oppure autentico un contenuto generato o manipolato artificialmente.
| Situazione da verificare entro il 2 agosto 2026 | Adempimento principale previsto da art. 50 |
| Chatbot o assistenti virtuali rivolti a persone fisiche | Informare che l’interazione avviene con un sistema di IA, salvo quando ciò sia evidente |
| Deepfake utilizzati o diffusi dall’azienda | Rendere nota la generazione o manipolazione artificiale del contenuto |
| Testi generati o manipolati dall’IA per informare il pubblico | Dichiarare l’uso dell’IA, salvo revisione umana e responsabilità editoriale |
| Riconoscimento emozioni o categorizzazione biometrica | Informare le persone esposte prima o al momento della prima esposizione |
Per i fornitori di sistemi di IA capaci di generare o manipolare testi, immagini, audio o video, l’art. 50 prevede inoltre che tali sistemi siano progettati affinché i contenuti prodotti possano essere riconosciuti come artificialmente generati o manipolati, mediante marcature tecniche leggibili meccanicamente, nei limiti della fattibilità tecnica e dello stato dell’arte.
A seguito del Digital Omnibus, ossia il regolamento europeo di semplificazione dell’AI Act, approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il 29 giugno 2026, questo specifico obbligo di marcatura tecnica (watermarking) non scatta più il 2 agosto 2026: la nuova data di applicazione è il 2 dicembre 2026, valida sia per i sistemi già sul mercato sia per quelli di nuova immissione.
SISTEMI AD ALTO RISCHIO: IL RINVIO PREVISTO DALL’AI DIGITAL OMNIBUS
L’AI Digital Omnibus prevede il rinvio dell’applicazione dei requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio individuati nell’Allegato III dell’AI Act.
Di conseguenza, il 2 agosto 2026 non rappresenta più la data di piena applicazione di tali requisiti: l’AI Digital Omnibus fissa il 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio autonomi e il 2 agosto 2028 per quelli incorporati in prodotti soggetti a normativa europea settoriale. Resta comunque opportuno che le aziende inizino fin da ora a censire gli strumenti utilizzati, definire responsabilità interne, adottare procedure di controllo umano e formare il personale coinvolto nell’impiego dell’intelligenza artificiale.
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