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RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE: RESTANO “URBANI” ANCHE FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO?

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Con risposta a interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha affrontato il tema della qualificazione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico, confermando che questi rifiuti non perdono la loro natura di “rifiuti urbani” solo perché il produttore sceglie un gestore diverso dal servizio pubblico, purché siano avviati a recupero secondo la disciplina vigente.

Dal punto di vista operativo, il messaggio che emerge dall’interpello è chiaro: la gestione privata del rifiuto urbano da parte delle utenze non domestiche non lo trasforma in rifiuto speciale. Per imprese, gestori e amministrazioni locali il punto decisivo non è “chi raccoglie” il rifiuto, ma come quel rifiuto è qualificato dalla legge e se ne viene effettivamente garantito il recupero.

In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente i documenti relativi all’Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006

UN CHIARIMENTO CHE INTERESSA IMPRESE E COMUNI: IL QUESITO POSTO DAL COMUNE DI CARTIGLIANO

Il caso nasce dal quesito presentato dal Comune di Cartigliano, che ha chiesto al MASE di chiarire due aspetti:

  • Il primo riguarda la possibilità di continuare a considerare “urbani” i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, del D. Lgs. 152/2006 anche quando siano conferiti fuori dal servizio pubblico, così da poterli computare nella percentuale di raccolta differenziata
  • Il secondo riguarda invece la corretta compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), in particolare se, nel campo relativo alla provenienza, debba essere indicata la natura “urbana”.

IL QUADRO NORMATIVO RICHIAMATO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE

Nel proprio riscontro il Ministero ricostruisce il quadro normativo europeo e nazionale, richiamando la Direttiva 2008/98/CE, la Direttiva (UE) 2018/851, il D. Lgs. 152/2006 e il D.M. 26 maggio 2016 sulle linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il punto centrale della risposta è che la riforma europea e il suo recepimento nazionale hanno rafforzato il ruolo della raccolta differenziata e ridefinito in modo più preciso il concetto di rifiuto urbano, superando la precedente logica dell’assimilazione comunale dei rifiuti speciali agli urbani.

I RIFIUTI RESTANO URBANI ANCHE SE GESTITI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO

Secondo il MASE, i rifiuti provenienti da utenze non domestiche indicati nell’allegato L-quinquies e simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater sono rifiuti urbani a tutti gli effetti e conservano questa qualifica anche quando vengono conferiti fuori dal servizio pubblico di raccolta.
La scelta del produttore di avvalersi di un operatore “privato”, infatti, non modifica la natura del rifiuto, a condizione che sia dimostrato l’avvio a recupero mediante attestazione del soggetto che effettua tale attività, come previsto dall’art. 198, comma 2-bis, del Testo Unico Ambientale.

COSA CAMBIA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE?

Il chiarimento è particolarmente rilevante anche per i Comuni, perché il Ministero precisa che questi flussi concorrono sia alla produzione complessiva dei rifiuti urbani sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. In altre parole, se correttamente gestiti e documentati, i rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati a recupero fuori dal servizio pubblico devono essere contabilizzati su scala comunale secondo le procedure individuate dalle linee guida del D.M. 26 maggio 2016: è quindi chiaro che l’uscita dal servizio pubblico non comporta automaticamente l’irrilevanza statistica o ambientale di quei rifiuti ai fini della raccolta differenziata.

IL CHIARIMENTO ANCHE SUL FIR E SULLA TRACCIABILITÀ

Rispondendo al secondo quesito del Comune di Cartigliano, il MASE conferma che i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici provenienti da altre fonti sono definiti dalla norma come rifiuti urbani anche ai fini del sistema di tracciabilità. La risposta ministeriale, quindi, rafforza l’idea che la qualifica giuridica del rifiuto debba restare coerente anche nella documentazione di accompagnamento, compreso il FIR.

Scarica i documenti allegati a questa news

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