FORMAZIONE SICUREZZA LOMBARDIA: NOVITÀ PER SOGGETTI FORMATORI E TRACCIABILITÀ DEI CORSI
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La Regione Lombardia introduce un sistema di controllo e tracciamento per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Legge Regionale 4/2026, approvata il 10 febbraio 2026, prevede infatti l’attivazione di un elenco regionale dei soggetti formatori e l’attivazione di una piattaforma informatica per la gestione e il monitoraggio dell’attività formativa. Tuttavia, per l’effettiva operatività delle novità introdotte dalla Legge Regionale si dovrà attendere un ulteriore provvedimento che dovrebbe essere emanato entro il 10/8/2026.
Per approfondire, consigliamo anche la lettura delle precedente news ACCORDO 2025: LA DELIBERA XII/4499 DELLA REGIONE LOMBARDIA – PROTOCOLLO D’INTESA SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente il testo della Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4 – Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009
LA NUOVA LEGGE REGIONALE: AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI
Il 10 febbraio 2026 la Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 4 recante “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009“, pubblicata sul BURL n. 7 del 13 febbraio 2026. L’intervento normativo si inserisce in un’ottica di rafforzamento delle politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un maggiore controllo sulla qualità e sulla tracciabilità dei percorsi formativi erogati nel territorio regionale.
La legge si applica ai corsi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. 81/2008, con le seguenti esclusioni espressamente indicate:
- corsi relativi alla prevenzione incendi (art. 46 del D. Lgs. 81/2008),
- quelli abilitanti per la conduzione di generatori a vapore (art. 73-bis),
- la formazione per addetti alla rimozione dell’amianto (L. 257/1992)
- i corsi oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.
Ma chi sono i soggetti coinvolti? Lo vediamo di seguito…
IL QUADRO NORMATIVO: L’ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI FORMATORI
Il secondo articolo della legge si focalizza sulla futura istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, di un “elenco regionale” dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In sostanza, la regione Lombardia istituisce un elenco di tutti i soggetti, con sede nel territorio regionale, che possiedono i requisiti dei soggetti formatori previsti dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025. Tuttavia, per conoscere nel dettaglio le modalità di iscrizioni nell’elenco regionale, nonché l’attivazione dello stesso, si dovrà attendere un ulteriore provvedimento che dovrà essere emanato entro il 10/8/2026.
Ciò che è noto oggi è che l’elenco sarà articolato in tre sezioni distinte:
- Sezione I comprende i soggetti formatori istituzionali: gli stessi individuati al punto 1.1. della Parte I dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, integrati con ASST (aziende sociosanitarie regionali), AREU (agenzia regionale emergenza urgenza), Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia.
- Sezione II include i soggetti formatori accreditati presso la regione Lombardia per le attività di istruzione, formazione e lavoro ai sensi della L.R. 19/2007 che, per iscriversi alla sezione II, oltre all’accreditamento presso la Regione Lombardia devono possedere anche gli ulteriori requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni 2025 per questa tipologia di soggetti formatori, ossia:
- esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, tuttavia non necessaria per erogare corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o prepostiassenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso
- nessun provvedimento sanzionatorio per gravi violazioni nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione.
- Sezione III comprende gli altri soggetti formatori individuati al punto 1.3. della Parte I dell’Accordo 2025 con i seguenti requisiti:
- esperienza triennale nella formazione sulla sicurezza (requisito non previsto per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti),
- l’assenza di sanzioni per gravi violazioni nel biennio precedente.
Come detto, ora si tratta di aspettare che la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, definisca:
- le modalità di iscrizione nell’elenco regionale,
- le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco stesso
- i criteri di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.
LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER IL TRACCIAMENTO DELLA FORMAZIONE
La seconda novità introdotta dalla L.R. 4/2026 è l’istituzione di una piattaforma informatica presso la struttura regionale competente in materia di sanità, nella quale dovranno essere inserite tutte le informazioni relative ai corsi di formazione e aggiornamento erogate nel territorio lombardo dai soggetti formatori iscritti all’elenco regionale descritto precedentemente.
Nello specifico, i soggetti formatori iscritti nell’elenco regionale, nonché i datori di lavoro che operano in tale qualità, all’avvio della formazione, dovranno inserire nella piattaforma la comunicazione dell’inizio di ciascun corso, comprensiva dell’elenco degli allievi e del calendario delle lezioni. In fase conclusiva, entro trenta giorni dalla fine di ciascun corso, dovranno comunicare tramite la medesima piattaforma l’avvenuta chiusura del percorso formativo.
Tuttavia, anche in questo caso si dovrà attendere per l’attivazione di questa piattaforma, che la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge definisca le caratteristiche della piattaforma e degli attestati nonché i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni devono essere effettuate.
ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
La Legge Regionale 4/2026 è entrata formalmente in vigore con la pubblicazione sul BURL del 13 febbraio 2026 ma, come visto, l’effettiva applicazione degli obblighi relativi all’iscrizione nell’elenco regionale e alla comunicazione tramite piattaforma è subordinata all’adozione delle deliberazioni attuative della Giunta regionale, divenendo operativa decorsi 30 giorni dalla pubblicazione di tali delibere.
SANZIONI E TEMPISTICHE DI ENTRATA IN VIGORE
In attesa delle deliberazioni attuative della Giunta regionale, che dovranno essere adottate entro agosto 2026, l’operatività piena del sistema di tracciamento e controllo è quindi sospesa, consentendo ai soggetti formatori e ai datori di lavoro un adeguato periodo di adattamento alle nuove prescrizioni normative.
Sono però già note le sanzioni previste per la violazione delle prescrizioni della legge regionale: di seguito una tabella riassuntiva.
| Violazione | Sanzione | Sanzioni accessorie |
|---|---|---|
| Erogazione corsi senza iscrizione nelle sezioni II e III dell’elenco regionale | Da € 5.000 a € 30.000 | Divieto di iscrizione nell’elenco fino a 12 mesi |
| Mancato invio comunicazioni tramite piattaforma (avvio/conclusione corso) | Da € 500 a € 3.000 per ogni corso | Sospensione dall’elenco regionale fino a 6 mesi |
| Rilascio attestati non generati dalla piattaforma | Da € 100 a € 600 per ogni attestato | Invalidità dell’attestato rilasciato |
| Dichiarazioni non veritiere sui requisiti di iscrizione | / | Revoca dell’iscrizione dall’elenco (nuova istanza possibile dopo 12 mesi) |
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- LR n.4_10.02.2026Accedi per scaricare
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