ABBANDONO DEI RIFIUTI: NUOVE SANZIONI E USO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
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Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare n. 59513 del 10 settembre 2025, che fornisce chiarimenti applicativi sul D.L. 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti.
Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 ed entrato in vigore il 9 agosto 2025, introduce importanti modifiche al Codice dell’Ambiente, al Codice Penale e al Codice della Strada.
Per approfondire il contenuto del Decreto Legge 116/2025 si rimanda alla news DL 116/2025: INASPRITE LE PENE PER I REATI IN MATERIA DI RIFIUTI
È possibile scaricare gratuitamente il testo della circolare n°59513 in allegato alla presente news.
LE SANZIONI PER IMBRATTAMENTO O ABBANDONO RIFIUTI: CAMBIA L’ART. 15 DEL CODICE DELLA STRADA
La nuova formulazione dell’Art. 15, comma 1, provvedimento che dovrà essere convertito in legge entro il 7 ottobre 2025, distingue ora due fattispecie con conseguenze più severe rispetto al passato:
- La lettera f), non disciplina più il deposito di rifiuti o materiali di ogni tipo su strada o pertinenze, ma sanziona chi sporca o imbratta la strada con materiali non rientranti nella categoria dei rifiuti, come ad esempio vernici, liquidi, anche versati accidentalmente dai veicoli per guasti o rotture.
- La nuova lettera f-bis) sanziona il getto di piccoli rifiuti previsti dagli artt. 232-bis e 232-ter del D. Lgs. 152/2006 (come mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) da veicoli in sosta o in movimento.
Il combinato disposto delle norme chiarisce che:
- quando i rifiuti depositati o gettati provengono da un veicolo, in sosta o in movimento, sulle strade o loro pertinenze si applica l’art. 15, comma 1, lett. f-bis del Codice della Strada;
- quando i rifiuti depositati o gettati provengono da un veicolo, in sosta o in movimento, fuori dalla strada o sue pertinenze, si applica l’art. 255, comma 1-bis, del Codice dell’Ambiente;
- in tutti gli altri casi, resta applicabile l’art. 255, comma 1-bis, del Codice dell’Ambiente.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la sospensione della patente, prevista quando l’abbandono dei rifiuti non pericolosi avviene tramite veicolo a motore:
- da 1 a 4 mesi ai sensi dell’art. 255, comma 1, del Codice dell’Ambiente;
- da 2 a 6 mesi per le violazioni dell’art. 255-bis del Codice dell’Ambiente.
VIDEOSORVEGLIANZA ESTESA A TUTTE LE STRADE E ACCERTAMENTI DIFFERITI
Altra novità riguarda l’Art. 201 del Codice della Strada integrato con il nuovo comma 5-quater, che introduce la possibilità di utilizzare le immagini di videosorveglianza per accertare il getto di piccoli rifiuti su tutte le strade, comprese quelle urbane, senza limitazioni alle sole autostrade o strade extraurbane principali.
Non è richiesta omologazione ai sensi dell’art. 45 C.d.S., ma devono essere garantiti metodi di verifica e certificazione, in particolare dell’orario di accertamento. Gli accertamenti da parte dell’agente accertatore possono avvenire:
- in diretta, con acquisizione immediata delle immagini;
- entro 24 ore, mediante visione delle registrazioni con orario certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC).
Le immagini dovranno essere acquisite e conservate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
CORSO RIFIUTI: GESTIONE DOCUMENTALE, TRACCIABILITÀ E RESPONSABILITÀ PENALI, CIVILI E AMMINISTRATIVE
Documenti correlati
- Circolare 59513_10.09.2025_"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti.."Accedi per scaricare
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