INDIVIDUAZIONE PREPOSTO: APPRENDISTI E LAVORATORI CON BASSA ANZIANITÀ
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In seguito al confronto tecnico tra l’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ed il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, è stata redatta la nota congiunta dell’INL con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella quale viene affrontato il tema della legittimità di individuare la figura di Preposto in un lavoratore con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o in apprendistato.
Per scaricare gratuitamente il documento INL, clicca il seguente link: POSSIBILE ATTRIBUZIONE INDEBITA DELLE FUNZIONI DI PREPOSTO
L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL PREPOSTO
Secondo la definizione fornita dal D.Lgs. 81/08, in relazione alle proprie competenze professionali e nell’ambito dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, il preposto alla sicurezza è tenuto a sovrintendere alle attività lavorative, assicurando l’applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché il rispetto delle procedure e delle disposizioni aziendali. In presenza di comportamenti non conformi, la figura è legittimata a intervenire tempestivamente, fino a interrompere l’attività lavorativa, al fine di prevenire situazioni di rischio.
Tali prerogative confermano il ruolo strategico oltre che operativo del preposto all’interno dell’organizzazione aziendale, un ruolo che richiede capacità ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi. Ciò implica il possesso di solide competenze, autorevolezza e la giusta esperienza attraverso la quale percepire e valutare le situazioni di rischio o non conformità alle procedure di sicurezza.
IL PREPOSTO CON LIMITATA ANZIANITÀ O IN APPRENDISTATO: È IDONEO AL RUOLO?
Nel contesto operativo delle aziende, come appena visto, il preposto rappresenta una figura centrale per la sicurezza sul lavoro: è colui che sovrintende alle attività, controlla il rispetto delle direttive aziendali in materia di prevenzione e sicurezza, ed esercita un potere di vigilanza effettivo sui colleghi. È per questo che, quando la scelta ricade su un lavoratore con anzianità di servizio limitata o ancora in apprendistato, può sorgere il dubbio sulla sua reale idoneità a ricoprire tale ruolo, anche per il possibile impatto sulla credibilità del preposto all’interno del gruppo di lavoro.
Nelle realtà operative, infatti, il preposto è spesso identificato come capo squadra o capo turno: ruoli che richiedono autorevolezza, esperienza pratica e capacità decisionale. Affidare questo incarico a un lavoratore appena inserito, magari professionalmente ancora all’inizio della propria esperienza, deve essere una valutazione ben ponderata perché tale figura deve essere in grado di esercitare i poteri di prevenzione e controllo previsti dalla legge.
LA CIRCOLARE INL CHIARISCE I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI
La nota congiunta INL – Conferenza delle Regioni chiarisce che non esiste alcun divieto normativo generalizzato all’individuazione di preposti con bassa anzianità o in apprendistato. Anzi ricorda che gli Artt. 2, 18, 19 del D.Lgs. 81/2008 specificano che il fattore da rispettare esiste solo nelle capacità del soggetto individuato in quanto il Testo Unico conferma che “il datore di lavoro e il dirigente devono…tenere conto delle capacità e delle condizioni…in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
Pertanto, non può essere esclusa a priori la legittimità dell’individuazione come preposto di un lavoratore con un’anzianità di servizio inferiore ai 12 mesi, così come non è automaticamente inidoneo al ruolo un lavoratore con contratto di apprendistato. È quindi compito del datore di lavoro verificare che il soggetto, indipendentemente dal suo inquadramento contrattuale, sia effettivamente in grado di garantire l’attuazione delle misure di sicurezza, con particolare attenzione al contesto operativo in cui sarà inserito.
GLI APPRENDISTI POSSONO ESSERE PREPOSTI SE REALMENTE IDONEI: LA VALUTAZIONE CASO PER CASO
La Corte di Cassazione (Sez. IV, sentenza n. 6790 del 15 febbraio 2024) ha ribadito che la valutazione sull’idoneità del preposto deve essere accertata caso per caso e fondarsi su elementi concreti, riferiti alle effettive competenze della persona e alla sua capacità di prevenire situazioni di rischio. Qualsiasi automatismo tra apprendistato e inidoneità è quindi escluso, ciò che conta è la titolarità effettiva dei poteri e delle competenze, non la mera qualifica contrattuale.
La circolare congiunta INL – Conferenza delle Regioni ribadisce che gli Organi di Vigilanza devono verificare non solo la presenza formale dell’individuazione, ma anche l’effettività della formazione, delle conoscenze, competenze e delle abilità anche tramite interviste e confronto con i lavoratori coinvolti.
Questi enti effettueranno i dovuti controlli soprattutto rispetto a situazioni in cui ci siano lavoratori con contratto di apprendistato il cui percorso professionalizzante non sia ancora concluso con lo scopo di accertare il possesso delle competenze e dei requisiti previsti dall’art 19 del D.lgs 81/2008.
PER APPROFONDIRE…
Clicca sul seguente link per l’approfondimento in merito alla NOMINA DEL PREPOSTO PER LA SICUREZZA: MODULO AGGIORNATO CON IL NUOVO ACCORDO 2025
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