NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025: FORMAZIONE RSPP E ASPP
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Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha abrogato il precedente accordo del 7 luglio 2016 ma ne conferma sostanzialmente la struttura e i contenuti per quanto riguarda la formazione di Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
Le novità introdotte con il nuovo Accordo si concentrano su aspetti organizzativi, requisiti dei soggetti formatori e modalità di erogazione, ma non modificano il percorso formativo modulare già previsto nel 2016, lasciando però anche alcuni dubbi che analizzeremo di seguito.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO PER RSPP/ASPP
La formazione per ASPP/RSPP resta articolata nei consueti tre moduli:
- Modulo A: corso base comune – durata 28 ore
- Modulo B: modulo tecnico – durata 48 ore (modulo comune) + eventuali moduli di specializzazione settoriale (denominati “SP”)
- Modulo C: riservato ai soli RSPP – durata 24 ore
La durata dei corsi non comprende le verifiche finali, che devono essere pertanto effettuate oltre la durata di ciascun modulo.
Rimangono invariate:
- la validità permanente del Modulo A;
- l’obbligatorietà della verifica finale di apprendimento per ciascun modulo, per poter accedere a quello successivo, anche se cambiano alcune modalità con cui tali verifiche vengono svolte;
- i criteri per gli esoneri in base al titolo di studio.
OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/4/25 conferma anche la cadenza quinquennale dell’obbligo di aggiornamento:
- RSPP: almeno 40 ore ogni 5 anni: Vega Formazione mette a disposizione il corso di aggiornamento per RSPP da 40 in videoconferenza per tutti i codici ATECO e il corso di aggiornamento RSPP da 40 ore per tutti i codici ATECO in e-learning.
- ASPP: almeno 20 ore ogni 5 anni: Vega Formazione mette a disposizione i corsi di aggiornamento per ASPP da 20 in videoconferenza e i corsi di aggiornamento ASPP da 20 ore in e-learning.
Il quinquennio si calcola a partire dal completamento del modulo B.
Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell’arco temporale del quinquennio.
Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 precisa che l’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
RSPP e ASPP, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i 5 anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
MODALITÀ DI EROGAZIONE E VERIFICHE FINALI
Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 precisa le modalità di erogazione per i corsi rivolti a RSPP/ASPP e di effettuazione delle verifiche finali:
| CORSO | PRESENZA FISICA | VIDEOCONFERENZA SINCRONA | E-LEARNING | VERIFICA FINALE |
| Modulo A | Consentita | Consentita | Consentita | Test eventualmente integrato da colloquio |
| Modulo B | Consentita | Consentita | NON consentita | Test e simulazione |
| Modulo C per RSPP | Consentita | Consentita | NON consentita | Colloquio |
| Aggiornamento | Consentita | Consentita | Consentita | * |
* probabilmente per un errore, nell’Accordo non è stata inserita la modalità di verifica finale per i corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP.
IL CALCOLO DEI QUINQUENNI DOPO L’ABROGAZIONE DELL’ACCORDO DEL 2016
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 conferma che l’aggiornamento di RSPP e ASPP deve essere effettuato con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di conclusione del modulo B comune.
Abrogando l’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, tuttavia, il nuovo Accordo ha eliminato la precisazione relativa al calcolo del quinquennio per coloro che risultano esonerati dalla frequenza del Modulo B in quanto in possesso di specifici titoli di studio universitari (ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 81/08). Secondo l’Accordo del 2016, per questi soggetti, il quinquennio di aggiornamento decorreva:
- dal 15/5/2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08), oppure
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15/5/2008.
Ora, venendo meno tale indicazione esplicita, sorge la necessità di chiarire da quale momento debba partire il computo del quinquennio. Quale data assumere come riferimento?
In assenza di una nuova indicazione specifica nell’Accordo 2025, si può ragionevolmente ritenere che la decorrenza del quinquennio vada riferita al conseguimento del titolo abilitante, cioè della laurea, in quanto è da quel momento che il soggetto risulta formalmente in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di ASPP o RSPP. Questo determina uno slittamento dei quinquenni che deve essere valutato da ogni RSPP che abbia usufruito, grazie alla laurea, dell’esonero dal percorso formativo abilitante.
Ma facciamo un esempio.
Un soggetto laureato nel dicembre 2005 in una delle classi che danno diritto all’esonero, secondo l’Accordo 2016 avrebbe fatto decorrere i quinquenni dal 15 maggio 2008 e dunque si troverebbe oggi nel quinquennio 2023–2028. Secondo il nuovo Accordo, il quinquennio deve essere calcolato dalla data di laurea pertanto il termine del quinquennio viene anticipato di 3 anni. Il RSPP perciò dovrà riverificare il conteggio delle ore di aggiornamento distribuito nell’arco temporale del nuovo quinquennio, per verificare eventuali carenze formative (che farebbero perdere il titolo abilitativo).
Inoltre, oggi, un laureato nel 2005 che non ha mai effettuato corsi di aggiornamento non può utilizzare la laurea come esonero dal percorso abilitante (modulo A, B e C, oltre eventuali SP). Secondo l’Accordo 2025, essendo trascorsi più di 10 anni senza aggiornamenti, il soggetto non può essere considerato formato in quanto non è più valido il solo possesso del titolo di studio e dovrebbe frequentare tutti i moduli A, B e C.
PER APPROFONDIRE
Nell’approfondimento dedicato alla Formazione RSPP e ASPP in base al Nuovo Accordo Stato Regioni, puoi scoprire tutti i dettagli per formare e aggiornare correttamente queste figure della sicurezza sul lavoro. Leggi anche l’approfondimento su: Aggiornamento RSPP e ASPP con il nuovo Accordo Stato Regioni.
Clicca sul link di seguito per leggere l’approfondimento di Vega Formazione sulla validità dei corsi svolti prima del Nuovo Accordo Stato Regioni 2025.
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