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NORMA CEI 11-27: APPROFONDIMENTO SULLE NUOVE FIGURE RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI E DEI LAVORI ELETTRICI

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NORMA CEI 11-27: APPROFONDIMENTO SULLE NUOVE FIGURE RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI E DEI LAVORI ELETTRICI
Ai fini della migliore organizzazione aziendale per la gestione del rischio elettrico, già le precedenti edizioni della norma CEI 11-27 imponevano una rete intersoggettiva che consentisse una suddivisione operativa di compiti e di controlli tecnici finalizzati ad aumentare i livelli di sicurezza dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dagli impianti elettrici e da ogni lavorazione con rischio elettrico.
In tal senso, l’ultima edizione della norma CEI 11-27 identifica, fra le altre, le due ben note figure, denominate Responsabile dell’Impianto (RI) e Preposto ai Lavori (PL), a cui sono attribuite sostanziali funzioni di pianificazione e gestione dei lavori elettrici e la cui presenza era condizione necessaria per eseguire un “lavoro elettrico”.

La IV edizione della norma CEI 11-27, anche per allinearsi maggiormente con le previsioni del D. Lgs. 81/08, aggiunge alle precedenti due nuove figure con compiti nella gestione del rischio elettrico, denominate “Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico” (URI) e “Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL)”. Appare evidente dalla denominazione di tali figure come tali ruoli possano essere svolti da una sola persona o da un gruppo di persone (unità), situazione che in talune organizzazioni articolate è piuttosto comune.

PERSONA O UNITÀ RESPONSABILE DELL’IMPIANTO ELETTRICO (URI)
La norma CEI 11-27:2014 definisce URI come “Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto“.
Pertanto la Unità Responsabile dell’Impianto elettrico (URI) può essere identificata con il proprietario dell’impianto elettrico o, nel caso di un’azienda “semplice”, con il Datore di lavoro o, ancora, per aziende strutturate, con lo staff di tecnici incaricati di garantire l’esercizio in sicurezza dell’impianto elettrico: ad essi fanno capo le responsabilità complessive dell’impianto elettrico durante l’esercizio e non, quindi, durante l’esecuzione di lavori elettrici sullo stesso: durante queste operazioni, la responsabilità di garantire la sicurezza dell’impianto elettrico infatti viene trasferita al Responsabile dell’Impianto(RI).

PERSONA O UNITÀ RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE DEL LAVORO (URL)
La seconda nuova figura introdotta dalla norma CEI 11-27:2014, ossia l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL), è invece definita come l’Unità o Persona alla quale è demandato l’incarico di eseguire il lavoro elettrico. La norma CEI 11-27 precisa che qualora la URL sia una sola persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di preposto alla conduzione del lavoro elettrico, ossia il già noto Preposto al Lavoro (PL). E’ bene precisare che, mentre la figura dell’URI è individuata anche nella norma CEI EN 50110-1, l’URL è invece presente nella sola norma CEI 11-27: tale novità, come indicato dagli stessi autori della norma, è stata introdotta tenendo conto che nelle Società strutturate spesso è presente uno staff responsabile della progettazione dei lavori da eseguire sugli impianti elettrici, con il delicato compito di condurre le relative analisi del rischio. Più in generale è evidente che queste due nuove figure sono state introdotte nella norma CEI 11-27:2014 per tener conto che nelle aziende più grandi e strutturate, ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale.

L’ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ELETTRICO: LE COMPETENZE DEL URI E DEL RI
Nell’applicazione pratica è utile che la nuova IV edizione della norma CEI 11-27 preveda chiaramente la suddivisione tra chi (in quanto proprietario o esercente dell’impianto, ma in genere privo delle specifiche competenze per organizzare operativamente i lavori elettrici), ha per legge la responsabilità di mantenere lo stesso in idonee condizioni (funzioni della figura oggi definita come URI) e chi, per contro, ha le competenze tecniche richieste per garantire, durante l’esecuzione dei lavori elettrici, la sicurezza dell’impianto (funzione svolta dalla già nota figura del Responsabile dell’Impianto o RI). In effetti questa suddivisione non era prevista nella precedente edizione, lasciando intendere che il proprietario (o il datore di lavoro) era, per definizione, anche RI, fintanto che non avesse incaricato un’altra persona a svolgere tale ruolo. Nella pratica tale coincidenza di ruolo creava quasi sempre difficoltà ed imbarazzo, non essendo in genere il proprietario competente in materia di impianti elettrici e di lavori elettrici e non potendo pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, esercitare il ruolo di Responsabile dell’Impianto. Questa criticità doveva essere stata già colta anche da chi aveva redatto la precedente edizione della norma, avendo infatti previsto al punto 6.1 della stessa, non senza qualche contraddizione logica, che il Responsabile dell’Impianto potesse non essere competente di lavori elettrici, aggiungendo poi che la delega della funzione di RI ad altra persona “[…] è implicita verso il Preposto ai lavori per lavori su impianti civili BT“.

LE RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DELLE FIGURE DI URI, RI, URL E PL
Per quanto attiene le responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro, previste dal D. Lgs. 81/08, a carico dei soggetti che rivestono i ruoli di URI, RI, URL e PL definiti dalla norma CEI 11-27:2014, è bene precisare che è impossibile definire a priori una precisa corrispondenza tra queste figure e quelle di Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratore indicate dal D. Lgs. 81/08: le responsabilità infatti dipenderanno dalle effettive strutture organizzative, nonché dai reali compiti svolti. In tal senso è da ritenersi illuminante la nota numero 9 della norma CEI 11-27, che recita “[…] Il PL della presente Norma ha tutte le attribuzioni del preposto cui si riferisce in modo generale il D.Lgs 81/08 e anche quelle particolari nel campo elettrico: pertanto, la figura del PL della presente Norma non necessariamente coincide con quella del D.Lgs 81/08″. L’apparente contraddizione contenuta nella nota della norma CEI 11-27 si risolve comprendendo che il Preposto ai Lavori (PL) ha tutte le attribuzioni del preposto secondo D. Lgs. 81/08 e, potenzialmente, anche altre, in funzione dell’effettivo assetto organizzativo dato dall’azienda.

Tutto ciò naturalmente determina la necessità di assoggettare le varie figure (URI, RI, URL, PL) ad una formazione coerente con il ruolo svolto, con particolare riferimento alla formazione sulla sicurezza prevista dall’art. 37 e dall’ Accordo Stato Regioni del 21/12/11 per dirigenti e preposti.

Si evidenzia anche che, a differenza della precedente edizione, la nuova CEI 11-27 prevede esplicitamente che:
1. l’URI sia una Persona Esperta (PES) qualora svolga anche il ruolo di RI
2. l’URL, se identificata in una persona, deve essere necessariamente una PES
3. il Preposto ai Lavori sia qualificato come PES, lasciando comunque la possibilità che lo stesso sia qualificato come Persone Avvertite (PAV) in casi particolari, non esemplificati nella norma stessa

Per quanto concerne il Responsabile dell’Impianto elettrico, purtroppo la norma non indica esplicitamente il tipo di qualifica. Tuttavia, dal momento che la stessa norma impone che se l’URI svolge anche la funzione di RI sia un Persona Esperta (PES) nell’esecuzione di lavori elettrici, si deve desumere dall’indicazione che chi svolge il ruolo di RI sia qualificato come PES.

MODULISTICA CEI 11-27 SUL RISCHIO ELETTRICO
E’ disponibile gratuitamente sul sito Vega Engineering la nuova “Modulistica CEI 11-27” per la sicurezza nei lavori elettrici: il Piano di Lavoro, il Piano di Intervento, la Consegna e Restituzione dell’Impianto Elettrico, ecc., moduli aggiornati con la Nuova Norma CEI 11-27, IV edizione 2014, da compilare per l’esecuzione dei lavori elettrici.

Inoltre, Vega Formazione, Ente di formazione con Accreditamento Regionale e certificato ISO 9001 e BS OHSAS 18001, da sempre leader nella formazione riguardante la Norma CEI 11-27, propone il più completo catalogo di corsi e seminari sull’argomento.
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