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CORTE DI CASSAZIONE: RESPONSABILITÀ DI UN DATORE DI LAVORO E DI UN COORDINATORE PER L’ESECUZIONE E PONTEGGIO PRIVO DI REQUISITI ESSENZIALI

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Con la Sentenza n. 28808 del 5 luglio 2013, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, rigetta il ricorso di un datore di lavoro e di una coordinatrice per la sicurezza in fase di esecuzione considerati responsabili per un infortunio occorso ad un lavoratore travolto, durante le attività di smontaggio, dal crollo di un ponteggio in quanto privo di adeguati agganci alla struttura fissa cui accedeva, oltre che di essenziali componenti strutturali.

Come riportato nella Sentenza n. 28808/2013, “[…] al datore di lavoro era stato contestato di aver omesso di attivarsi affinché il ponteggio fosse installato in conformità alle istruzioni dal fabbricante, ovvero con idonei ancoraggi, nonché di aver omesso di disporre che lo smontaggio del parapetto del ponteggio avvenisse sotto il controllo di un preposto e da parte di lavoratori adeguatamente istruiti per l’esecuzione di detta operazione.
Alla coordinatrice per la sicurezza era stato viceversa contestato di aver omesso l’esecuzione delle opportune verifiche in ordine alla corretta realizzazione del ponteggio secondo le modalità prescritte dal costruttore, affinché lo stesso non venisse installato senza idonei ancoraggi e con elementi strutturali inidonei.”

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