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VERIFICHE FINALI DEI CORSI SULLA SICUREZZA: LE NUOVE DISPOSIZIONI DELL’ACCORDO STATO-REGIONI 2025

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Con l’approvazione dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), sono state aggiornate le regole in materia di formazione alla sicurezza, anche per quanto riguarda le verifiche finali di apprendimento nei corsi obbligatori.

Il nuovo Accordo 2025 sancisce l’importanza della valutazione strutturata e documentata dell’apprendimento come parte essenziale della formazione alla sicurezza. Una verifica fatta bene non è solo un requisito formale, ma un elemento di garanzia per lavoratori, aziende e soggetti formatori.

COSA CAMBIA PER LE VERIFICHE FINALI?

L’Accordo introduce modalità più strutturate e uniformi per la gestione della verifica finale di apprendimento, rendendola obbligatoria per tutti i corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza.

In particolare, l’Allegato A del nuovo Accordo 2025 prevede che per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia prevista una verifica finale di apprendimento. Essa è vincolante ai fini del rilascio dell’attestato e si applica a tutti i destinatari della formazione (lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, datori di lavoro, DLSPP, coordinatori, ecc.)

Oltre a ciò, ogni soggetto formatore deve:

  • predisporre un verbale della verifica finale, con indicazione di:
    • dati del soggetto formatore
    • dati del corso
    • elenco degli ammessi
    • esito
    • data e luogo della verifica
    • firma del responsabile del progetto formativo e contenuti trattati (se la verifica è orale);
  • conservare tale documentazione nel fascicolo del corso per almeno 10 anni;
  • garantire che la verifica sia accessibile solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore del corso.

Il verbale della verifica finale può essere conservato in formato cartaceo oppure digitale, e deve contenere anche l’esito documentato dei risultati. La verbalizzazione è obbligatoria anche nel caso di colloquio orale, con descrizione degli argomenti discussi.

MODALITÀ OPERATIVE PER I TEST FINALI DA SOTTOPORRE AI DISCENTI

Secondo l’Accordo 2025, la verifica finale di apprendimento può essere:

  • scritta, mediante test con domande a risposta multipla, prevedendo almeno 3 risposte alternative;
  • orale, mediante colloquio con domande poste individualmente, e verbalizzazione dei contenuti trattati;
  • simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo
  • prova pratica, in caso di corsi con contenuti applicativi, come corsi per attività in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento o per corsi attrezzature.

Nel caso di corsi di formazione, il test deve comporsi di almeno 30 domande, mentre nei corsi di aggiornamento deve contenere 10 domande. Il test si ritiene superato con esito positivo se viene data risposta corretta ad almeno il 70% delle domande.

Le modalità di verifica devono essere coerenti con gli obiettivi formativi, tarate sui contenuti specifici del corso e strutturate per misurare competenze, conoscenze e comportamenti. Inoltre, i test devono essere adeguatamente progettati per evidenziare i risultati attesi delle unità didattiche. La progettazione della verifica rientra nella documentazione prevista dal progetto formativo.

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Riportiamo di seguito la tabella con le modalità di verifica finale previste dall’Accordo Stato-Regioni 2025 per ciascun corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Modulo/Corso di formazioneModalità di verifica finale
LavoratoriColloquio o test
PrepostiColloquio o test
DirigentiColloquio o test
Datore di lavoroColloquio o test
Datore di lavoro/RSPPColloquio o test
Modulo A (RSPP/ASPP)Test eventualmente integrato da colloquio
Modulo B (RSPP/ASPP)Test e Simulazione
Modulo C per RSPPColloquio
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezzaTest
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezzaSimulazione
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinatiTest e prove pratiche
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008Prove pratiche

Riportiamo di seguito la tabella con le modalità di verifica finale previste dall’Accordo Stato-Regioni 2025 per i corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.

Corso di aggiornamentoModalità di verifica finale
LavoratoriColloquio o test
PrepostiColloquio o test
DirigentiColloquio o test
Datore di lavoroColloquio o test
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinatiTest e prove pratiche
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008Prove pratiche

Da notare, probabilmente per un errore, che nella tabella sopra riportata e tratta dall’Accordo non sono previste le modalità di verifica finale per i corsi di aggiornamento per RSPP, ASPP, Coordinatori e DL SPP.

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